Sostituzione della caldaia

Il DLgs 192/2005 all’art. 3, comma 2, lettera c), numero 3, nel caso di mera sostituzione di generatori di calore richiede solamente il rispetto delle seguenti condizioni:

 a) i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico maggiore del valore limite;

 b) le nuove pompe di calore elettriche abbiano un rendimento utile maggiore del valore limite;

 c) siano presenti almeno una centralina di termoregolazione programmabile e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali;

 d) nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente, l’aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento;

 e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del sistema di distribuzione;

 f) nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza, è rimessa alle autorità locali competenti ogni valutazione.

Rinnovabili al 50%

Dal 01/01/2018 parte finalmente l’obbligo di coprire con fonti rinnovabili il 50% dei consumi energetici dei nuovi edifici e di quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Dopo le numerose proroghe degli anni precedenti, il DLgs 28/2011 sulle energie rinnovabili è applicato integralmente.
Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 50% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. Ciò è valido per tutti gli edifici realizzati o ristrutturati in base a titoli abilitativi presentati dal 01/01/2018.
Non è possibile utilizzare impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica. È necessario sfruttare l’energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili: eolica, solare, aerotermica (nell’aria), geotermica (nel terreno), idrotermica (nell’acqua), oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas di depurazione e biogas.
Per i titoli abilitativi richiesti entro il 31/12/2017 la percentuale di rinnovabili è il 35%.
Non rientrano in questo ambito gli edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento per i servizi di riscaldamento e d’acqua calda sanitaria.

Obblighi consumi energetici nuovi edifici

Il DLgs 192/2005, come modificato dal DPR 59/2009, definisce gli obblighi da rispettare ai fini del contenimento dei consumi energetici per la progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati (art. 3 co. 1 lett. a) (Obblighi consumi energetici nuovi edifici).

Nel caso di nuove costruzioni si procede, in sede progettuale alla determinazione dei seguenti parametri ed alla verifica dei limiti imposti (all. I art. 11 co. 1):

a) indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi);

b) rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico;

c) trasmittanza termica delle diverse strutture edilizie opache e delle chiusure trasparenti che delimitano l’edificio.

Il progettista termo-tecnico, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva, nel caso di edifici di nuova costruzione verificano (all. I art. 11 co. 9):

a) l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate;

b) il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale ed il valore della massa superficiale Ms delle pareti opache verticali;

c) la ventilazione naturale dell’edificio;

Per immobili di superficie utile superiore a 1000 m2 al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva, nel caso di edifici di nuova costruzione, è resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni (all. I art. 11 co. 10).