Chiarimenti sulla Contabilizzazione del calore

Il Ministero ha pubblicato a giugno 2017 alcuni chiarimenti sulla contabilizzazione del calore.
Il 30 giugno 2017 infatti era il termine ultimo per l’installazione dei sistemi di misurazione del calore negli edifici con riscaldamento centralizzato.
L’obbligo, nato con la direttiva europea sull’efficienza energetica 2012/27/UE, è stato recepito in Italia con il DLgs 102/2014. L’obiettivo è quello di misurare il calore consumato da ogni singolo appartamento, ripartire le spese di gas in base agli effettivi prelievi di calore, ed ottenere un risparmio energetico.
Devono essere installati i contabilizzatori di calore e le valvole termostatiche in ogni abitazione. Per gli impianti a diramazione orizzontale si prevede l’installazione di contacalore individuali dei consumi all’ingresso di ogni unità immobiliare. Mentre per gli impianti a colonna verticale si ricorrere all’installazione di ripartitori elettronici: rilevatori di consumi in corrispondenza di ciascun radiatore delle unità immobiliari.
La suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento deve essere realizzata in base alla norma tecnica UNI 10200.
Il DL 244/2016 (Milleproroghe 2017) ha prorogato al 30/06/2017 il termine ultimo per l’installazione delle termovalvole. Il mancato adeguamento a tale obbligo può comportare sanzioni dai 500 ai 2.500 euro per appartamento.
Link del Ministero sui Chiarimenti.

Contabilizzazione del calore

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Ottobre 2016 (Anno XIII – Numero 9) intitolato “Contabilizzazione del calore”.

E’ ormai prossima la scadenza per ottemperare all’obbligo della contabilizzazione del calore negli impianti di riscaldamento condominiali, fissata per l’appunto al 31/12/2016. Allora torno sull’argomento per chiarire i dubbi su questo nuovo adempimento.
Cosa è?
La contabilizzazione del calore è un sistema tecnico che consente la misurazione dell’energia fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Accanto a questo serve affiancare un sistema di termoregolazione che consente all’utente di regolare anche la temperatura desiderata nell’abitazione (cronotermostato oppure valvole termostatiche).
A cosa serve?
La contabilizzazione del calore e la termoregolazione sono importanti per favorire il contenimento e la riduzione dei consumi energetici, attraverso il conteggio del calore utilizzato in ogni appartamento, e la giusta suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun utente. Il risparmio d’energia deriverà da un utilizzo giudizioso del riscaldamento, in base alle vere necessità del soggetto (non si vedranno più case riscaldate ma vuote), e da un migliore controllo della temperatura ambiente (non si avranno più termosifoni accesi con le finestre aperte). Tutto queste motivazioni sono assolutamente ragionevoli e intelligenti, poiché l’energia non cade dal cielo e le risorse energetiche non sono illimitate.
Come funziona?
Negli edifici con distribuzione a montanti orizzontali si devono montare dei contacalore (contabilizzazione diretta), dispositivi posti sul pianerottolo che intercettano le tubazioni del riscaldamento che entrano nell’abitazione e misurano precisamente il calore prelevato dal singolo utente; questi sono collegati ad un cronotermostato interno che manovra la valvola motorizzata nel contacalore, aprendo o chiudendo il flusso dell’acqua di riscaldamento in base alla temperatura che rileva nell’ambiente.
Mentre nei fabbricati con distribuzione a montanti verticale si devono installare i ripartitori di calore (dispositivi elettronici che stimano il calore prelevato dall’utente – contabilizzazione indiretta) su ogni singolo radiatore insieme alle valvole termostatiche per il controllo della temperatura ambiente; in questi casi è necessario prevedere nella centrale termica una pompa di circolazione ad inverter (a portata variabile), che possa facilmente adeguarsi alle enormi differenze di portata d’acqua calda richiesta dal condominio nelle varie situazioni.
Ripartizione delle spese
L’utente è tenuto a pagare un addebito corrispondente alla quantità di calore volontariamente prelevata dall’impianto centralizzato per soddisfare le esigenze di temperatura del proprio alloggio (consumo volontario), e d’altra parte non può esimersi dal pagamento di una quota corrispondente alla quantità di calore dispersa dall’impianto al fine di rendere disponibile il servizio (consumo involontario). Il consumo volontario è misurato dai contacalore o dai ripartitori, manovrati dagli utenti in base ai loro desideri, mentre il consumo involontario è suddiviso con i nuovi millesimi di fabbisogno energetico (non è possibile utilizzare i millesimi di proprietà), con l’intento di ripartire tali costi proporzionalmente alle dispersioni di calore di ogni abitazione, attribuendo magior valore alla classe energetica dell’abitazione. Attenzione: il fabbisogno energetico dell’abitazione è calcolato sulla sua configurazione iniziale, appena costruita, ignorando le modifiche successivamente apportate, poiché queste influenza invece direttamente il consumo volontario (se si esegue un isolamento in intercapedine con polistirolo, questo diminuisce i consumi misurati dai ripartitori).
Condominio e contablizzazione
Il condominio deve predisporre un sistema di contabilizzazione del calore entro il 31/12/2016 per suddividere i consumi di riscaldamento in maniera equa tra i condomini. In questo senso è consigliabile seguire la seguente procedura:
1. l’amministratore informa l’assemblea;
2. incarico ad un tecnico per il progetto;
3. richiesta delle offerte agli installatori;
4. esecuzione delle opere;
5. il tecnico presenta il sistema;
6. lettura a metà stagione.

Norme tecniche sulla contabilizzazione

Lista di alcune norme tecniche utili per la contabilizzazione del calore:
– UNI 10200:2015: “Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria – Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria” del 11/06/2015 che stabilisce i principi per l’equa ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria in edifici di tipo condominiale provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione dell’energia termica.
– UNI/TS 11300-1:2014: “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale” del 02/10/2014. La norma tecnica fornisce dati e metodi per la determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale. La specifica tecnica definisce le modalità per l’applicazione nazionale della UNI EN ISO 13790:2008 con riferimento al metodo mensile per il calcolo dei fabbisogni di energia termica per umidificazione e per deumidificazione ed è rivolta a tutte le possibili applicazioni previste dalla UNI EN ISO 13790:2008: calcolo di progetto (design rating), valutazione energetica di edifici attraverso il calcolo in condizioni standard (asset rating) o in particolari condizioni climatiche e d’esercizio (tailored rating).
– UNI/TS 11300-2:2014: “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l’illuminazione in edifici non residenziali” del 02/10/2014. La specifica tecnica fornisce dati e metodi di calcolo per la determinazione dei fabbisogni di energia termica utile per il servizio di produzione di acqua calda sanitaria, nonché di energia fornita e di energia primaria per i servizi di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria. Essa fornisce inoltre il metodo di calcolo per la determinazione del fabbisogno di energia primaria per il servizio di ventilazione e le indicazioni e i dati nazionali per la determinazione dei fabbisogni di energia primaria per il servizio di illuminazione in accordo con la UNI EN 15193.
La specifica tecnica fornisce dati e metodi per il calcolo dei rendimenti e delle perdite dei sottosistemi di generazione alimentati con combustibili fossili liquidi o gassosi.
La specifica tecnica si applica a sistemi di nuova progettazione, ristrutturati o esistenti: per il solo riscaldamento, misti o combinati per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, per sola produzione acqua calda per usi igienico-sanitari, per i sistemi di sola ventilazione, per i sistemi di ventilazione combinati alla climatizzazione invernale, per i sistemi di illuminazione negli edifici non residenziali.
– UNI EN 834:2013: “Ripartitori dei costi di riscaldamento per la determinazione del consumo dei radiatori – Apparecchiature ad alimentazione elettrica” del 26/09/2013. La specifica tecnica si applica ai ripartitori dei costi di riscaldamento atti a stimare in modo proporzionale il calore emesso dai radiatori all’interno delle unità di consumo.
– UNI EN 15459:2008: “Prestazione energetica degli edifici – Procedura di valutazione economica dei sistemi energetici degli edifici” del 03/07/2008. La norma tecnica fornisce un metodo di calcolo degli aspetti economici dei sistemi di riscaldamento e di altri sistemi che determinano la domanda e il consumo di energia dell’edificio. La norma si applica a tutti i tipi di edifici.

Definizione di termoregolazione

Il DLgs 102/2014 sull’efficienza energetica stabilisce nell’articolo 2 la definizione di sistema di termoregolazione (comma 2 lettera qq), e cioè un “sistema tecnico che consente all’utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o ambiente”.
In tal senso non è chiaro se tale apparecchio debba essere automatico (ad esempio valvole termostatiche dei radiatori) o possa essere manuale (valvola standard).
Una definizione più accurata deriva dalla UNI 10200:2015 che caratterizza un impianto dotato di termoregolazione (punto 3.16) se sono presenti “dispositivi in grado di variare l’emissione termica dei corpi scaldanti per adattarla alle esigenze delle unità immobiliare per esempio tramite valvole termostatiche, termostati ambiente ed altri dispositivi di regolazione”.
Anche qui non è esplicito il richiamo a sistemi automatici di termoregolazione, ma gli esempi richiamati sono molto esplicativi, ed in conclusione si può dedurre che i sistemi di termoregolazione accettati sono quelli con le valvole termostatiche oppure con i termostati ambiente.

Condominio e contabilizzazione

Il condominio deve predisporre un sistema di contabilizzazione del calore entro il 31/12/2016 per suddividere i consumi di riscaldamento e produzione d’acqua calda sanitaria in maniera equa tra i condomini. In questo senso è consigliabile seguire la seguente procedura:
1. l’amministratore informa l’assemblea dell’obbligo di legge, magari con l’assistenza di un tecnico di fiducia;
2. i condomini decidono di incaricare un tecnico redigere il progetto dell’impianto di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
3. in base al capitolato si richiedono le offerte ai potenziali installatori;
4. scelto l’installatore, ci sarà l’esecuzione delle opere sull’impianto termico;
5. è consigliabile che il progettista segua i lavori, effettui un controllo ad opere ultimate ed infine intervenga in almeno un’assemblea, insieme all’installatore, per spiegare a tutti i condomini come funzionano i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione installati;
6. l’amministratore deve esigere che tutta la documentazione di progetto e di installazione sia completata e consegnata;
7. i condomini devono pretendete di avere una copia della documentazione che riguarda il loro appartamento, poiché il sistema sia trasparente;
8. durante il primo anno di contabilizzazione è bene fare una lettura a metà stagione per avere un’idea della spesa risultante e poter eventualmente correggere il proprio comportamento prima del calcolo finale dei costi di gas. Negli anni successivi non sarà più necessario aver letture intermedie.

Progetto di contabilizzazione

Il progetto di contabilizzazione del calore è obbligatorio ed essenziale per predisporre un sistema di suddivisione dei costi di riscaldamento che rispetti la normativa vigente. Introdotto già dalla Legge 46/1990, e successivamente richiamato dal DM 37/2008.
Il progetto dell’impianto di contabilizzazione deve rispettare la UNI 10200:2015 sugli “Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria – Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria”, che stabilisce i principi per la ripartizione equa delle spese di riscaldamento e produzione d’acqua calda sanitaria nei condomini.
Un buon progetto deve essere leggibile e comprensibile, chiarendo all’amministratore ed ai singoli condomini i seguenti elementi essenziali:
– la potenza di ciascun corpo scaldante;
– il metodo per fare il conteggio della ripartizione dei costi;
– la procedura di applicazione della UNI 10200;
– la tabella millesimale dei fabbisogni energetici;
– il sistema di calcolo della quantità di calore prodotta dal generatore;
– ripartizione tra consumo totale in consumo volontario e consumo involontario.

Temine per la contabilizzazione del calore

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Dicembre 2015 (Anno XII – Numero 11) intitolato “Temine per la contabilizzazione del calore”.

La scadenza per eseguire i lavori di contabilizzazione del calore negli impianti di riscaldamento condominiali esistenti si sta avvicinando velocemente, infatti il termine ultimo, dopo diverse proroghe, è il 31 dicembre 2016. Ho parlato della contabilizzazione del calore in un precedente articolo, ora vediamo quando l’obbligo entra in vigore per tutti gli edifici condominiali!

Normativa
L’iter legislativo, come spesso succede, è estremamente lungo ed articolato. Infatti parte da molto lontano, già la legge 10/1991 parlava di sistemi di regolazione e misurazione del calore prodotto dalle caldaie condominiali. La trafila di norme continua con il DPR 551/1999 che modifica il DPR 412/1993, poi continua con il DPR 59/2009 ed il DPR 74/2013, per terminare con il DLgs 102/2014, senza tenere conto delle leggi regionali quali la DCR 66/2009, la LR 9/2009, la LR 7/2014 e le diverse proroghe regionali della scadenza fissata inizialmente al 31/12/2011 per i Comuni di Roma e Frosinone, ed al 31/12/2014 per il restante territorio regionale. Infine vi sono le direttive 2002/91/CE e 2012/27/UE.

Qual è l’obbligo?
Il DLgs 102/2014 all’articolo 9 comma 5 lettera b, nei condomini con un impianto di riscaldamento centralizzato, sancisce l’obbligo di installare entro il 31/12/2016 i contatori individuali di piano per misurare l’effettivo consumo di calore per ciascuna unità immobiliare. Nei casi in cui non si possa usare un gruppo di misura per ogni appartamento (articolo 9 comma 5 lettera c), si ricorre all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore individuali (contacalorie) per misurare il consumo di calore su ogni radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dell’edificio. A dire il vero, la regione Lazio ha posticipato la data di scadenza al 01/09/2017, ma continua a valere il termine nazionale del 31/12/2016, infatti il decreto legislativo è una legge di rango superiore e non prevede alcuna clausola di cedevolezza.

Deroghe
L’obbligo di installare i contatori individuali vale nella misura in cui sia tecnicamente possibile (distribuzione orizzontale a zona). Eventuali casi di impossibilità tecnica all’installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in un’apposita relazione tecnica del progettista. Allo stesso modo l’obbligo di montare i contacaolorie è valido salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. La relazione tecnica di un tecnico abilitato deve dimostrare che l’installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.

Sanzioni
Il condominio che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione individuali, per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno dell’unità immobiliare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro.

Opinione tecnica
La contabilizzazione del calore nei nuovi edifici è semplice da realizzare e molto utile (riduzione consumi gas), mentre risulta spesso tecnicamente inutilizzabile per gli edifici esistenti (colonne verticali), inoltre resta il dubbio sull’effettiva convenienza economica del costo dei lavori rispetto alla reale riduzione dei consumi di energia.
L’impianto termico condominiale è sicuramente conveniente, molto meglio dell’autonomo, poiché risolve il problema del riscaldamento con una sola caldaia ed un unico impianto gas, una sola canna fumaria ed un unico locale tecnico. Tutto questo senza considerare che le caldaie professionali consumano meno di quelle piccole, hanno bisogno di un unico servizio di manutenzione e sono più sicure rispetto alla gestione di una moltitudine di piccoli impianti termici autonomi.

Contabilizzazione del calore

L’articolo 9 della Direttiva 2012/27/UE del 25/10/2012 sull’efficienza energetica nell’Unione Europea stabilisce che nei condomini e negli edifici polifunzionali sono installati entro il 31/12/2016 contatori individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi. Se non sia tecnicamente possibile o non sia economicamente sostenibile, sono usati contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore.
L’articolo 5 comma 2 della Legge della Regione Lazio 66/2009 sul “Piano risanamento qualità aria” (scadenza prevista il 31/12/2015), come modificata dall’articolo 2 comma 41 della Legge della Regione Lazio 9/2010 (scadenza prevista il 31/12/2015) e poi dall’articolo 41 comma 2 lettera h della DGR Lazio 133/2014, al fine di diminuire l’inquinamento atmosferico, impone che entro il 01/09/2017:
– gli impianti di riscaldamento condominiali esistenti devono essere ristrutturati secondo le tecnologie della termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato;
– gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e condominiali, di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale, devono essere realizzati con caldaie di nuova generazione ad alto rendimento, possibilmente integrate da pannelli solari, e secondo la tecnologia degli impianti centralizzati con termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato.

Caldaia con scarico a parete o tetto?

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul giornale “La Piazza” nel numero di Settembre 2014 (Anno XI – Numero 8) intitolato “Caldaia con scarico a parete o tetto?”.

La normativa sugli impianti termici cambia continuamente, infatti l’ultima legge è uscita a luglio 2014, e rischia di creare numerosi dubbi sulla corretta modalità di installazione delle caldaie, ed in particolare sullo scarico dei fumi a parete oppure a camino con sbocco sopra il tetto. Allora proviamo a chiarirci le idee !

Norme precedenti
La Legge 221/2012 permetteva di scaricare i fumi a parete, in edifici costituiti da più unità immobiliari, se si installava una caldaia a condensazione, ma poi è intervenuta la Legge 90/2013 che ammette anche generatori di calore appartenenti alle classi 4 e 5.

Obbligo di scarico a tetto
Gli impianti termici installati successivamente al 31/08/2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. Questa imposizione è introdotta dall’articolo 17-bis della Legge 90/2013, che converte con modificazioni il DL 63/2013, introducendo i commi 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater nell’articolo 5 del DPR 412/1993, poi variato ancora dal DLgs 102/2014 (che dedalo di modifiche!).

Deroghe per scarico a parete
E’ permesso derogare dall’obbligo di scarico dei fumi a tetto in questi casi:
a) quando si procede alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente al 31/08/2013 con scarico a parete (villini);
b) se la realizzazione della canna fumaria risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento (centro storico);
c) laddove il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
d) qualora si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari (condomini), qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini con sbocco sopra il tetto dell’edificio;
e) se vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore.

Condizioni per scarico a parete
E’ possibile accedere alle deroghe per lo scarico a parete dei fumi della caldaia solo rispettando questi obblighi:
– nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna con rendimento superiore al 93,1 % (per una potenza del generatore di 35 kW);
– nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione (con emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh);
– per la lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione (con emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh), e pompe di calore ad alto rendimento;
– comunque serve sempre posizionare i terminali di scarico in conformità alla norma UNI 7129.

News su Contabilizzazione del calore
La Legge Regionale 66/2009 (articolo 5 comma 2) impone entro il 31/12/2014 i seguenti adeguamenti degli impianti termici:
– le stufe e i camini chiusi a biomassa legnosa devono garantire un rendimento > 63 %;
– gli impianti di riscaldamento a combustibili non gassosi devono essere convertiti a metano o GPL;
– gli impianti di riscaldamento condominiali esistenti devono essere ristrutturati secondo le tecnologie della termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato.
Infine già dal 2009 gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e condominiali, di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale, devono essere realizzati con caldaie di nuova generazione ad alto rendimento, possibilmente integrate da pannelli solari, e secondo la tecnologia degli impianti centralizzati con termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato.

Contabilizzazione del calore

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Aprile 2014 (Anno XI – Numero 4) intitolato “Contabilizzazione del calore”.

I costi del riscaldamento degli edifici sono spesso causa di interminabili liti condominiali per la giusta ripartizione della spesa in rapporto ai benefici conseguiti. La contabilizzazione di calore può risolvere definitivamente il problema, infatti in questo modo si paga quello che si consuma e ci si riscalda solo quando serve, in pratica si uniscono i vantaggi del centralizzato (alta efficienza, unico impianto) alla flessibilità dell’autonomo (orari d’accensione variabili, temperatura regolabile a piacere). Vediamo di cosa si tratta!

Cosa è la contabilizzazione?
Il sistema di contabilizzazione individuale del calore permette di determinare la quantità di energia effettivamente consumata in ogni appartamento. In questo modo è possibile usare il riscaldamento quando serve, chiudendo i radiatori se si esce di casa, e pagando solo i propri reali consumi di gas. Inoltre è consentito mantenere acceso l’impianto in maniera continuativa, 24 ore su 24, con due livelli di regolazione della temperatura (diurno/notturno), come specificato nel DPR 74/2013.

Come si realizza?
In base allo schema impiantistico esistono diverse soluzioni tecnologiche, ma la maggior parte dei nostri edifici ha una distribuzione verticale del calore, cioè con più colonne montanti, ed in questi casi è necessario posizionare un ripartitore di calore (misuratore) ed una valvola termostatica (regolatore) su ogni radiatore, ed installare nel locale caldaia un sistema di misurazione dell’energia termica totale fornita al circuito d’acqua calda.

Cosa fa un ripartitore?
Il ripartitore elettronico di calore è in grado di rilevare la differenza di temperatura che esiste tra il termosifone e l’ambiente, e permette di stimare l’energia fornita dal radiatore alla stanza tramite l’utilizzo di opportuni algoritmi di calcolo.

Cosa è una valvola termostatica?
La valvola termostatica regola la temperatura all’interno di ogni stanza, interrompendo automaticamente l’afflusso d’acqua calda al radiatore quando si raggiunge la temperatura selezionata sulla manopola. La valvola è costituita da un elemento idraulico di intercettazione, un elemento di azionamento per regolare l’otturatore, ed un elemento termico sensibile alla temperatura.

Vantaggi rispetto all’impianto autonomo?
L’installazione di un sistema di contabilizzazione è molto più conveniente rispetto alla trasformazione dell’impianto centralizzato in impianti autonomi, questi sono i vantaggi per l’utente che mantiene la caldaia condominiale:
– si evitano i costi per i lavori di trasformazione;
– non serve rompere i muri ed i pavimenti;
– non si devono costruire nuove canne fumarie fino al colmo del tetto per ogni caldaia;
– non servono altre tubature per l’acqua ed il gas;
– la caldaia è professionale e la sua vita è più lunga;
– il rendimento è maggiore e si consuma meno gas;
– il costo della manutenzione è inferiore perché è suddiviso tra tutti i condomini;
– la responsabilità dell’impianto è dell’amministratore e la sicurezza è seguita con più attenzione.

Quanto costa l’intervento?
Un intervento di contabilizzazione del calore per singolo corpo scaldante e di regolazione ambiente con le valvole termostatiche installate su tutti i radiatori, costa circa 50 € per ogni valvola termostatica, 100 € per ogni ripartitore, e 3.000 € per il conta-calorie in centrale termica. Il risparmio sul gas è almeno di 150 € annui per condomino, ed il tempo di ritorno dell’investimento è di 5 anni.

Conclusioni
In conclusione la caldaia condominiale centralizzata con la contabilizzazione del calore è più efficiente, ha una maggiore sicurezza e le spese per la manutenzione sono miniori, inoltre i costi sono legati al consumo, ci si riscalda quando serve, si può regolare la temperatura di ogni stanza come si vuole, e se si effettua la sostituzione del generatore esistente con una caldaia a condensazione si possono sfruttare le detrazioni del 65% sulle spese sostenute!