Le autorimesse classificate come box auto su spazio scoperto non sono soggette al DPR 151/2011 e quindi al controllo dei Vigili del Fuoco. Approfondiamo bene l’argomento. Iniziamo chiarendo queste definizioni.
- Spazio a cielo libero: luogo esterno alle opere da costruzione non delimitato superiormente.
- Spazio scoperto: spazio avente caratteristiche tali da contrastare temporaneamente la propagazione dell’incendio tra le eventuali opere da costruzione o strutture che lo delimitano.
- Posto auto: spazio destinato al parcamento del singolo veicolo.
Attualmente le autorimesse devono essere conformi al nuovo codice di prevenzione incendi. Il DM 03/08/2015 afferma al punto V.6.2 che l’autorimessa è un area coperta, con servizi annessi e pertinenze, destinata al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli. Però specifica che NON sono considerate autorimesse le aree coperte destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli in cui:
- ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto con un percorso massimo inferiore a due volte l’altezza del piano di parcamento (es. box a schiera, piccole tettoie, …);
- il ricovero sia destinato all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la movimentazione nell’area (es. autosaloni, …).
Spazio scoperto
A questo punto è essenziale conoscere la definizione di “spazio scoperto” del punto 3.5.1 del DM 03/08/2015, ossia uno spazio a cielo libero o superiormente grigliato, anche delimitato su tutti i lati, avente:
- superficie lorda minima libera in pianta, espressa in m2, non inferiore a quella calcolata moltiplicando per 3 l’altezza in metri della parete più bassa che lo delimita;
- distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto ≥ 3,50 m.
Se lo spazio scoperto è superiormente grigliato, il rapporto tra la superficie utile e la superficie lorda totale della griglia deve essere ≥ 75%.
Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano, detto spazio è considerato scoperto se sono rispettate le condizioni del punto 1 e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza di impostazione è ≤ 1/2.
La superficie lorda minima libera in pianta dello spazio scoperto deve risultare al netto delle superfici aggettanti.
La minima distanza di 3,50 m deve essere computata fra le pareti più vicine in caso di rientranze, fra parete e limite esterno della proiezione dell’aggetto in caso di sporgenza, fra i limiti esterni delle proiezioni di aggetti prospicienti.
Ricordare che lo spazio scoperto limita la propagazione dell’incendio e dei suoi effetti, ma non è un compartimento antincendio.