Box auto su spazio scoperto

Le autorimesse classificate come box auto su spazio scoperto non sono soggette al DPR 151/2011 e quindi al controllo dei Vigili del Fuoco. Approfondiamo bene l’argomento. Iniziamo chiarendo queste definizioni.

  • Spazio a cielo libero: luogo esterno alle opere da costruzione non delimitato superiormente.
  • Spazio scoperto: spazio avente caratteristiche tali da contrastare temporaneamente la propagazione dell’incendio tra le eventuali opere da costruzione o strutture che lo delimitano.
  • Posto auto: spazio destinato al parcamento del singolo veicolo.

Attualmente le autorimesse devono essere conformi al nuovo codice di prevenzione incendi. Il DM 03/08/2015 afferma al punto V.6.2 che l’autorimessa è un area coperta, con servizi annessi e pertinenze, destinata al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli. Però specifica che NON sono considerate autorimesse le aree coperte destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli in cui:

  1. ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto con un percorso massimo inferiore a due volte l’altezza del piano di parcamento (es. box a schiera, piccole tettoie, …);
  2. il ricovero sia destinato all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la movimentazione nell’area (es. autosaloni, …).
Spazio scoperto

A questo punto è essenziale conoscere la definizione di “spazio scoperto” del punto 3.5.1 del DM 03/08/2015, ossia uno spazio a cielo libero o superiormente grigliato, anche delimitato su tutti i lati, avente:

  1. superficie lorda minima libera in pianta, espressa in m2, non inferiore a quella calcolata moltiplicando per 3 l’altezza in metri della parete più bassa che lo delimita;
  2. distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto ≥ 3,50 m.

Se lo spazio scoperto è superiormente grigliato, il rapporto tra la superficie utile e la superficie lorda totale della griglia deve essere ≥ 75%.
Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano, detto spazio è considerato scoperto se sono rispettate le condizioni del punto 1 e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza di impostazione è ≤ 1/2.
La superficie lorda minima libera in pianta dello spazio scoperto deve risultare al netto delle superfici aggettanti.
La minima distanza di 3,50 m deve essere computata fra le pareti più vicine in caso di rientranze, fra parete e limite esterno della proiezione dell’aggetto in caso di sporgenza, fra i limiti esterni delle proiezioni di aggetti prospicienti.

Ricordare che lo spazio scoperto limita la propagazione dell’incendio e dei suoi effetti, ma non è un compartimento antincendio.

Informativa per gli Amministratori di Condominio

In occasione di un “accesso agli atti” presso gli archivi dei Vigili del Fuoco, su incarico di un importante studio di amministratori di Condominio di Roma, è emerso che le attività prive del certificato di prevenzione incendi sono numerose.
Ben conoscendo la gravità delle sanzioni civili e penali (D.Lgs. 758/1994) cui deve far fronte il responsabile della struttura, abbiamo ritenuto utile ed opportuno, da una parte, diffondere un’informativa gratuita su questo delicato argomento e dall’altra renderci disponibili per qualsiasi chiarimento fosse necessario al riguardo.
Vige purtroppo, la malsana consuetudine di incaricare il tecnico quando oramai l’accertamento da parte dei Vigili del Fuoco ha avuto luogo, ed il relativo verbale è già stato trasmesso alla magistratura, la quale a sua volta dà corso al procedimento penale, con tutte le ricadute che ciò implica, prima fra tutte quella legata alla necessità di formare un collegio di difesa, senza considerare che l’attività va comunque messa a norma ed in aggiunta va pagata una salata sanzione pecuniaria.
Alle stesse conseguenze si giungerebbe qualora fosse la Polizia Municipale, la ASL o qualsiasi altro ufficiale pubblico, anche nel corso di controlli di altro genere, ad evidenziare l’assenza della SCIA o del Certificato di Prevenzione Incendi.
È quindi di vitale importanza rilevare che l’esercizio di tutte le attività di seguito elencate, di cui l’amministratore di condominio è, secondo la legge, diretto responsabile, richiede l’autorizzazione di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco:
– Centrali termiche con potenzialità superiore a 116 kW;
– Autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 m2;
– Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m.

Certificato di prevenzione incendi per caldaie

Il DPR 151/2011 stabilisce la nuova disciplina sulla prevenzione incendi, inserendo qualche semplificazione per la richiesta dell’autorizzazione dei Vigili del Fuoco sugli impianti termici di riscaldamento.

Infatti l’attività n. 91 del vecchio DM 16/02/1982, che si riferiva ad “Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h”, è stata sostituita dalla n. 74 del DPR 151/2011.

La voce n. 74 del nuovo regolamento riporta “Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW”.

La valutazione sull’obbligo del certificato di prevenzione incendi è effettuata sempre in funzione della potenzialità del generatore di calore, ma è suddivisa nelle seguenti tre categorie che comportano un iter procedurale differente per la presentazione delle domande ai Vigili del Fuoco:
A – da 116 kW fino a 350 kW;
B – oltre 350 kW e fino a 700 kW;
C – oltre 700 kW.

Obbligo del certificato di prevenzione incendi

Obbligo del certificato di prevenzione incendi – Gli enti e i privati responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a richiedere al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.

Dopo aver completato le opere di cui al progetto approvato, i suddetti responsabili sono tenuti a presentare al comando dei Vigili del Fuoco la domanda di sopralluogo per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.), in conformità a quanto previsto nel Decreto del .4/05/1998 sulle modalità di presentazione delle domande.

I titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982 sono obbligati a richiedere il certificato di prevenzione incendi per non incorrere nelle sanzioni civili e penali indicate nell’articolo 5 della Legge 818/1984 e riportate qui sotto:

“Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 indicato nell’articolo precedente, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonché il rilascio del nullaosta provvisorio, è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.”