Obbligo corsi installatori su rinnovabili

L’articolo 15 del D.Lgs. 28/2011, sulla promozione delle energie rinnovabili, prevede nuovi requisiti necessari per gli installatori di impianti. Infatti per svolgere l’attività lavorativa di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi fotovoltaici e solari termici sugli edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore diventa necessario essere in possesso di specifici requisiti.

L’installatore deve possedere uno dei tre requisiti dell’articolo 4 comma 1 del DM 37/2008, qui sotto elencati:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica;
b) diploma o qualifica di scuola superiore con specializzazione relativa al settore degli impianti, seguiti da un periodo di inserimento in un’impresa del settore;
c) titolo o attestato di formazione professionale, previo periodo di inserimento in un’impresa del settore.
Si tratta dei requisiti necessari per installare impianti negli edifici (impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, del gas, ascensori e antincendio), che ora vengono estesi anche a chi installa impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le Regioni e Province dovranno organizzare corsi di aggiornamento, entro il 31/12/2012, attraverso fornitori di formazione riconosciuti per il rilascio di attestati di formazione professionale (lettera c) per gli installatori.
Le indicazioni per l’organizzazione dei corsi sono contenute nell’Allegato 4 al Dlgs 28/2011.
I costi per le attività formative saranno a carico dei partecipanti ai corsi.

ACE obbligatorio 2011

Dal 2011 l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è di nuovo obbligatorio.
La normativa si sta lentamente adeguando alle sollecitazioni che provengono dalla Comunità Europea per limitare i consumi energetici (altissimi ed insostenibili sia per il riscaldamento che per il raffrescamento delle abitazioni), su questa strada la redazione obbligatoria dell’ACE è il primo passo per la sensibilizzazione ed educazione ad un buon comportamento eco-sostenibile.

L’articolo 13 del D.Lgs. 28/2011 (Decreto Rinnovabili) introduce il nuovo comma 2-ter nell’art. 6 del DLgs. 192/2005 che inserisce nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari un’apposita clausola con la quale l’acquirente da atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici.

Dal 01/01/2012 il nuovo comma 2-quater (sempre inserito dal D.Lgs. 28/2011) obbliga gli annunci commerciali di vendita a riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica, nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari.

Tutto ciò a seguito dall’apertura di una procedura di infrazione a carico dello Stato Italiano, che con la Legge 133/2008 (in difformità rispetto alla Direttiva Comunitaria) aveva abrogato i commi 3 e 4 dell’art. 6 e i commi 8 e 9 dell’art. 15 del Decreto Legislativo 192/2005, i quali prevedevano l’obbligo di allegazione dell’attestato di qualificazione energetica agli atti di trasferimento a titolo oneroso degli immobili.

Pertanto, la migliore e più corretta interpretazione della normativa (in senso sostanziale) suggerisce di inserire nella clausola specifici riferimenti alla documentazione consegnata (numeri di identificazione, data, autore dell’ACE).