Impianti da fonti rinnovabli con DIRE

Il DLgs 387/2003 obbligava l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili è necessaria.

Con il DM 10/09/2010 sono state approvate le linee guida previste dal DLgs 387/2003, ed è stato chiarito che i piccoli impianti, con capacità di generazione inferiore alle soglie fissate dalla tabella A allegata al decreto, sono realizzabili con Dia, come:
– impianti fotovoltaici fino a 20 kW;
– impianti a biomassa fino a 1000 kWe;
– impianti eolici fino a 60 kW;
– impianti idroelettrici fino a 100 kW.

Per gli impianti minori, cioè impianti fotovoltaici integrati negli edifici, impianti a biomassa fino a 50 kWe, minieolico, piccoli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, è sufficiente una comunicazione di inizio lavori al Comune perché possono essere considerati attività di edilizia libera.

La Legge Comunitaria 96/2010 prevede che, nell’attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle rinnovabili, il Governo dovrà semplificare le procedure di autorizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili fino ad 1 MW.
E’ in studio lo schema di decreto legislativo che recepisce la Direttiva comunitaria 2009/28/CE sull’uso delle fonti alternative, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, sostituisce la Dia con la Dire, denuncia di impianto alimentato da energie rinnovabili.

La Dire si può applicare agli impianti solari termici da realizzare sugli edifici. Nel caso di impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici, che presentano stessa inclinazione e orientamento della falda e non alterano la sagoma del fabbricato, e che secondo le linee guida contenute nel DM del 10/09/2010 possono essere considerate attività di edilizia libera, si può ricorrere alla comunicazione di inizio lavori.