Chiarimenti sulle Detrazioni al 50% per i mobili

La Circolare 29/E del 18/09/2013 dell’Agenzia delle Entrate riguarda le detrazioni Irpef legate agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (65%) e di ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili (50%), aggiornate dopo l’entrata in vigore del DL 63/2013 convertito dalla Legge 90/2013.

Il decreto ha introdotto la possibilità di detrarre dall’Irpef il 50% delle spese effettuate per i mobili fino ad un massimo di 10.000 euro per l’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. Gli acquisti sono agevolati dal 06/06/2013 al 31/12/2013, e possono avvenire con bonifici e carte di credito o debito, cioè si può acquistare tramite bancomat. Non è consentito, invece effettuare il pagamento mediante assegni o contanti.

L’agenzia fornisce, a titolo esemplificativo, qualche esempio dei mobili detraibili, che sono qui sotto riportati:
– letti
– armadi
– cassettiere
– librerie
– scrivanie
– tavoli
– sedie
– comodini
– divani
– poltrone
– credenze
– materassi
– apparecchi di illuminazione

Invece non sono agevolabili le spese su porte, pavimentazioni, tende e tendaggi.

Gli elettrodomestici devono essere dotati di etichetta energetica di classe A+ o superiore e A o superiore per i forni. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

L’Agenzia classifica come “grandi elettrodomestici” quelli elencati nell’allegato 1B del Dlgs 151/2005 e qui sotto elencati:
– frigoriferi
– congelatori
– lavatrici
– asciugatrici
– lavastoviglie
– apparecchi di cottura
– stufe elettriche
– piastre riscaldanti elettriche
– forni a microonde
– apparecchi elettrici di riscaldamento
– radiatori elettrici
– ventilatori elettrici
– apparecchi per il condizionamento

Detrazioni fiscali al 50%

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Maggio 2013 (Anno X – Numero 5) intitolato “Detrazioni fiscali al 50%”.

Resta poco tempo per sfruttare la maggiorazione delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie sugli edifici residenziali, infatti solo fino al 30/06/2013 è prevista la detrazione Irpef aumentata al 50% (poi tornerà al 36%) con un limite massimo di spesa maggiorato a 96.000 € (poi scenderà a 48.000 €). Non c’è tempo da perdere, per chi fosse interessato qui sotto è fornita qualche utile indicazione.

Come si richiedono gli incentivi fiscali?
Non serve presentare alcuna domanda. Accedere oggi alle detrazioni è molto semplice, infatti è stato abolito l’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, e non è più necessario indicare il costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori. Rimane la ritenuta d’acconto sui bonifici (pari al 4%) operata direttamente da banche e poste. E’ fondamentale eseguire i pagamenti con bonifico bancario o postale (modello per ristrutturazioni edilizie) da cui risultino:
– causale del versamento;
– codice fiscale del soggetto che paga;
– partita Iva del beneficiario del pagamento.

Chi può fruire della detrazione?
Possono usufruire della detrazione i proprietari ed i titolari di diritti reali (nudi proprietari, usufruttuari, locatari o comodatari, soci di cooperative, imprenditori individuali) sugli immobili oggetto degli interventi. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente (coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado) del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.

Per quali lavori spettano le agevolazioni?
L’agevolazione spetta per le spese sostenute sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale relative ad interventi di manutenzione straordinaria (serve la SCIA oppure la DIA), come per esempio la realizzazione di autorimesse, ascensori, servizi igienici, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la bonifica dall’amianto, le opere volte ad evitare gli infortuni domestici, i dispositivi atti a prevenire furti, l’apertura di nuove porte e finestre, le misure di sicurezza antisismica. Sono considerate detraibili anche le spese per la progettazione, le prestazioni professionali connesse, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, così come la manutenzione ordinaria sulle parti comuni condominiali degli edifici residenziali.

Cosa fare per fruire delle detrazioni?
Il contribuente deve presentare al commercialista le attestazioni fiscali raccolte in sede di dichiarazione dei redditi, e inoltre conservare ed eventualmente esibire agli organi ispettivi i seguenti documenti, intestati a chi fruisce della detrazione:
– comunicazione ASL (se obbligatoria);
– fatture e ricevute delle spese sostenute;
– ricevute dei bonifici di pagamento;
– ricevute di pagamento dell’Ici (se dovuta);
– delibera condominiale di approvazione dei lavori (su parti comuni) e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
– dichiarazione di consenso del proprietario dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi (se necessaria);
– abilitazioni amministrative comunali.

A quanto ammontano le agevolazioni?
Ogni 10.000 € di spesa (inclusa IVA) eseguite per i lavori di ristrutturazione edilizia su un abitazione, la detrazione spettante ammonta a 5.000 € ripartita in dieci quote di pari importo, quindi ogni anno 500 € di credito sull’Irpef da versare. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta dovuta. La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per le stesse opere dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.

Detrazioni fiscali 36% e 55%

C’è ancora tempo per sfruttare gli incentivi fiscali del 36% per ristrutturazioni edilizie e del 55% per riqualificazione energetica.

Infatti le detrazioni fiscali sugli interventi per il recupero edilizio (36%) e per il risparmio energetico (55%) sono stati prorogati fino al 30/06/2013 con il DL 83/2012.

Le ristrutturazioni edilizie saranno agevolabili fino al 50% (prima era il 36%), mentre il tetto di spesa è aumentato a 96.000 €. A partire dal 01/07/2013 il bonus tornerà al 36% ed il limite di spesa a 48.000 €.

Manodopera in fattura

Le Leggi 244/2007 e 203/2008 hanno prorogato fino al 2012 la detrazione del 36%. Il vincolo di inserire in fattura il costo della manodopera della ditta edile è stato introdotto dalla Legge 248/2006. Il mancato assolvimento di tale obbligo costituiva la l’ipotesi di decadenza dell’agevolazione fiscale.

L’Amministrazione Finanziaria, con la Circolare 11/E/2007, aveva chiarito le modalità operative per adempiere a tale obbligo, specificando i criteri e le modalità di indicazione del costo della manodopera.

Il DL 70/2011 con l’articolo 7 comma 2 lettera r) ha abrogato l’articolo 1, comma 19, della Legge 244/2007, eliminando l’obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera utilizzata esclusivamente negli interventi che danno diritto alla agevolazione per recupero del patrimonio edilizio.

Inoltre la circolare ministeriale 12/E del 19/02/2008 ha chiarito che l’indicazione in fattura del costo della manodopera non è più richiesta neppure per fruire dell’aliquota IVA ridotta al 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle abitazioni.

Abolita comunicazione 36% Agenzia Entrate Pescara

L’obbligo di inviare la comunicazione, prima dell’inizio dei lavori al Centro Operativo di Pescara, per accedere alle detrazione del 36% è stato abolito dal DL 70/2011. Quindi non è più necessario nessun adempimento verso l’Agenzia delle Entrate prima dell’inizio dei lavori.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto utile, con il provvedimento n. 149646 pubblicato il 02/11/2012, fornirne l’elenco dei documenti che il contribuente deve conservare per eventuali accertamenti:
– le abilitazioni amministrative richieste per legge (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) oppure, nel caso in cui non sia richiesto alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
– la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
– la ricevuta di pagamento dell’Ici (se dovuta);
– la delibera assembleare di approvazione dei lavori (interventi condominiali) e la tabella millesimale;
– la dichiarazione di consenso del proprietario dell’immobile;
– la comunicazione preventiva con la data di inizio lavori all’Asl (se obbligatoria);
– le fatture e le ricevute fiscali che provano le spese sostenute;
– le ricevute dei bonifici di pagamento.

Ritenuta su bonifici 36% e 55%

Il DL 98/2011 convertito con la Legge 111/2011, entrato in vigore dal 06/07/2011, riduce al 4% l’aliquota della ritenuta d’acconto, trattenuta dalle banche o dalle poste sui bonifici incassati da chi esegue lavori di ristrutturazioni edilizie (detrazioni al 36% e agevolazioni del 55%). Nel caso in cui le banche e poste Italiane SPA, abbiano continuato ad applicare l’aliquota del 10 % per motivi legati all’aggiornamento dei software, potranno accreditare direttamente al beneficiario del bonifico la differenza del 6% trattenuta in eccesso.

Ritenuta 10% su detrazioni 36% e 55%

L’articolo 25 del Decreto Legge 78/2010 (manovra economica), a decorrere dal 01/07/2010, ha introdotto l’obbligo per le banche e le Poste Italiane SpA, destinatarie dei bonifici di pagamento delle spese per le quali sono riconosciute la detrazione IRPEF del 36% e del 55%, di operare una ritenuta fiscale del 10% a titolo d’acconto delle imposte dovute dall’impresa destinataria del pagamento (Ritenuta 10% su detrazioni 36% e 55%).

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento prot. 94288/2010 che regola le procedure operative per da seguire per l’esecuzione delle ritenute alla fonte, infatti le banche e le Poste Italiane SpA sono tenute ai seguenti adempimenti:
1. versare la ritenuta utilizzando l’apposito codice tributo;
2. certificare al beneficiario l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
3. indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate.

Per il contribuente che effettua il bonifico, quindi, non è previsto nessun ulteriore onere: dovrà effettuare i bonifici indicando gli estremi fiscali del beneficiario e dell’ordinante, come già previsto attualmente.