Nuovo sportello unico per l’edilizia

La Legge 134/2012 (legge sviluppo) ha introdotto lo scorso agosto una serie di semplificazioni per l’ottenimento dell’autorizzazioni edilizie, che entrano in vigore il 12 febbraio 2013. Infatti ora sono più semplici le procedure per il rilascio del permesso di costruire e della DIA.

L’interessato,  per avere il titolo abilitativo, dovrà interfacciarsi solo con il SUE (Sportello Unico per l’Edilizia) che reperirà i pareri ed i nulla osta di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, direttamente oppure tramite una conferenza di servizi, riducendo i tempi e gli adempimenti burocratici.

Tra i documenti che devono essere acquisiti rientrano gli atti per il rilascio del permesso di costruire come il parere della ASL, quello dei vigili del fuoco, le autorizzazioni del genio civile per le costruzioni in zone sismiche,  l’assenso dell’amministrazione militare nelle aree contigue alle zone militari, l’autorizzazione della dogana, il nulla osta paesaggistico, ecc.. .

Non sarà più necessario allegare alle domande i documenti che sono già a disposizione dell’Amministrazione. Inoltre, se entro 60 giorni non si è trovato un accordo, il responsabile dello Sportello Unico indice la Conferenza di Servizi alla quale possono non intervenire le amministrazioni che intendono esprimere parere positivo.

Comunicazioni per manutenzioni straordinarie

Per interventi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifici è possibile effettuare una Comunicazione al comune (Comunicazioni per manutenzioni straordinarie).

Infatti la Legge 73/2010 di conversione del Decreto-Legge 40/2010 modifica l’articolo 6 del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) e consente di eseguire un intervento di manutenzione straordinaria inviando al Comune, prima di aprire il cantiere, una Comunicazione corredata di relazione tecnica e progetto firmati da un progettista abilitato; non è necessario aspettare 30 giorni prima di iniziare i lavori.

La Comunicazione deve avere i seguenti allegati:
– autorizzazioni eventualmente obbligatorie;
– dati identificativi dell’impresa edile;
– dichiarazione del tecnico di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente.

Il tecnico assevera, sotto la propria responsabilità, la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

Chi non presenta la Comunicazione di inizio dei lavori rischia una sanzione pecuniaria di 258,00 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è fatta spontaneamente quando i lavori sono in corso.

Alcune degli interventi edilizi che rientrano in questa Comunicazione di inizio lavori sono:
– le opere temporanee;
– le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;
– le aree ludiche e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Procedura presentazione DIA

Ai sensi dell’articolo 23 del DPR 380/2001, il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie (Procedura presentazione DIA).

La denuncia di inizio attività è corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori ed e’ sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento e’ subordinata a nuova denuncia. L’interessato e’ comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

Interventi eseguibili ricorrendo alla DIA.

Interventi che non necessitano di alcun permesso (manutenzione ordinaria).

DIA non obbligatoria

La D.I.A. è stata introdotta con l’art. 19 della Legge n. 241/1990 che stabiliva che l’atto di consenso della Pubblica Amministrazione si intendeva sostituito da una Denunzia di Inizio di Attività da parte dell’interessato alla Pubblica Amministrazione competente, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di Legge.
Gli interventi che non necessitano di alcun permesso e non sono soggetti a contribuzioni particolari sono quelli compresi nella manutenzione ordinaria.  L’articolo 3 comma 1 lettera a del DPR 380/2001 definisce così le suddette opere:


“interventi di manutenzione ordinaria” – gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

In queste situazioni non è necessario alcun titolo abilitativo:

  • Rivestimenti e tinteggiature di parti esterne senza modifiche di ornamenti, materiali utilizzati e colori
  • Rifacimento pavimentazioni esterne del cortile, di balconi e terrazze, di lastrici solai, con materiali del medesimo tipo
  • Sostituzioni di tegole, canali di scolo e rinnovo delle impermeabilizzazioni esterne
  • Consolidamento cornicioni
  • Impermeabilizzazione di lastrici solai e pavimenti del cortile
  • Opere di manutenzione ordinaria nei locali interni, salvo l’alloggio del portiere

Opere edilizie con DIA

La DIA può sostituire le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e qualunque altro atto di assenso delle amministrazioni, qualora sussistano determinati requisiti previsti dalla legge.
Le attività che possono utilizzare questa procedura semplificata, non sono soggette ad alcun tipo di assenso da parte dell’amministrazione, in quanto la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge è autocertificata dall’interessato che se ne assume così ogni responsabilità. Gli interventi che possono essere eseguiti ricorrendo alla DIA sono:

  • opere di manutenzione straordinaria, restauro e   risanamento conservativo;
  • opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
  • recinzioni, muri di cinta e cancellate;
  • aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;
  • opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A non modifichino la destinazione d’uso (nella nostra legislazione il cambio d’uso anche senza lavori è soggetto ad autorizzazione);
  • revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni
  • varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
  • parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.