Rinvio dell’adeguamento antincendio per le strutture turistico ricettive

L’articolo 11 del DL 150/2013 proroga i termini previsti per l’adeguamento obbligatorio delle strutture turistico ricettive alle disposizioni di prevenzione incendi. La nuova scadenza slitta al 31/12/2014, per le strutture con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del DM 09/04/1994, e che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con il DM 16/03/2012.
Le strutture interessate sono:
– Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;
– Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.