Scadenze asili nido

Scadenze asili nido riguardo gli adeguamenti di prevenzione incendi. L’articolo 4-bis del DL 59/2019 sulle misure urgenti in materia di normativa antincendio negli edifici scolastici, modifica i commi 2 e 2-bis dell’articolo 4 del DL 244/2016, prevedendo una nuova proroga dei termini. Infatti il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali non si sia ancora provveduto, è fissato al 31/12/2019.

Gli adeguamenti delle scuole non a norma possono essere progettati con la vecchia normativa prescrittiva (DM 16/07/2014), oppure con il nuovo codice prestazionale (DM 03/08/2015) insieme alla corrispondente regola tecnica verticale (DM 07/08/2017).

Chiarimenti sulla Contabilizzazione del calore

Il Ministero ha pubblicato a giugno 2017 alcuni chiarimenti sulla contabilizzazione del calore.
Il 30 giugno 2017 infatti era il termine ultimo per l’installazione dei sistemi di misurazione del calore negli edifici con riscaldamento centralizzato.
L’obbligo, nato con la direttiva europea sull’efficienza energetica 2012/27/UE, è stato recepito in Italia con il DLgs 102/2014. L’obiettivo è quello di misurare il calore consumato da ogni singolo appartamento, ripartire le spese di gas in base agli effettivi prelievi di calore, ed ottenere un risparmio energetico.
Devono essere installati i contabilizzatori di calore e le valvole termostatiche in ogni abitazione. Per gli impianti a diramazione orizzontale si prevede l’installazione di contacalore individuali dei consumi all’ingresso di ogni unità immobiliare. Mentre per gli impianti a colonna verticale si ricorrere all’installazione di ripartitori elettronici: rilevatori di consumi in corrispondenza di ciascun radiatore delle unità immobiliari.
La suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento deve essere realizzata in base alla norma tecnica UNI 10200.
Il DL 244/2016 (Milleproroghe 2017) ha prorogato al 30/06/2017 il termine ultimo per l’installazione delle termovalvole. Il mancato adeguamento a tale obbligo può comportare sanzioni dai 500 ai 2.500 euro per appartamento.
Link del Ministero sui Chiarimenti.