Illuminazione d’emergenza autorimesse

La norma di prevenzione incendi per le autorimesse, il DM 01/02/1986, prevede l’obbligo di illuminazione d’emergenza solo per le autorimesse con capacità superiore a trecento autoveicoli (Illuminazione d’emergenza autorimesse).
Per le norme di sicurezza, nei locali sotterranei o semi-sotterranei il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima, ai sensi dell’articolo 65 del D.Lgs. 81/2008.
Sempre il D.Lgs. 81/2008, al punto 1.5.11. dell’allegato XIV, per le vie e le uscite di emergenza richiede l’illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell’impianto elettrico.
Mentre al punto 1.10.3. dello stesso allegato XIV, per i luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell’illuminazione artificiale, dispone di nuovo l’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
Infine il DM 10/03/1998, al punto 3.13 dei “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, per tutte le vie di uscita inclusi anche i percorsi esterni, obbliga all’uso dell’illuminazione artificiale per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all’uscita su luogo sicuro. Inoltre nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell’alimentazione di rete.
In conclusione, benché la normativa antincendio non preveda l’uso di illuminazione artificiale e d’emergenza per la autorimesse, questa diventa obbligatoria quando queste sono luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e un minimo di illuminazione artificiale e d’emergenza risulta comunque necessaria nei luoghi interrati dove manca la luce naturale. In tal senso il responsabile dell’attività, anche se questa non è classificata come luogo di lavoro, deve considerare tale circostanza e prevedere le condizioni di illuminazione minime per l’utilizzo dei luoghi interrati.

Non più possibile autocertificazione rischi

02/03/2014

Per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori non è più possibile effettuare l’autocertificazione della valutazione dei rischi, tale possibilità è scaduta il 01/06/2013. Per le piccole aziende diventa obbligatoria la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate in materia di sicurezza sul lavoro. Lo sancisce la nota 2583/2013 del Ministero del Lavoro.
L’articolo 29 del DLgs 81/2008 obbliga il datore di lavoro ad effettuare ed elaborare il documento di valutazione dei rischi sul luogo di lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della
salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.

DLgs 81/2008 aggiornato 2011

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul suo sito, nella sezione sicurezza sul lavoro, il testo del Decreto Legislativo 81/2008 coordinato e aggiornato a marzo 2011 con la Legge 10/2011.
In particolare, vengono aggiornati:
_ Art. 3 – comma 3 (inserite le proroghe dei termini previste dall’art. 2 comma 51 della Legge 26 febbraio 2011 n. 10)
_ Art. 3 – comma 3-bis (inserite le proroghe dei termini previste dall’art. 1 della Legge 26 febbraio 2011 n. 10)
_ ALLEGATO 36 – (lettera B, tabella 2: ripristinati i caratteri apice e pedice delle note)

Nella versione di settembre 2010, erano state inserite le integrazioni normative previste dall’articolo 5 della Legge 136/2010, riguardo la tessera identificativa di cui agli articoli 18 comma 1 lett. u) e 21 comma 1 lett. c). Tale integrazione normativa interessa, altresì, gli articoli 20 comma 3 e 26 comma 8.