RTV ospedali

Il 09/05/2021 è entrato in vigore il DM 29/03/2021 su “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie” pubblicato sulla gazzetta n. 85 del 09-04-2021. Si tratta della RTV (V.11) del nuovo Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015).

Le norme tecniche del Decreto si possono applicare alle attività esistenti ovvero a quelle di nuova realizzazione, in
alternativa al DM 18/09/2002.

Questa RTV si può applicare alle seguenti attività sanitarie:

  1. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;
  2. residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;
  3. strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m².

Prossime RTV 2020

Il Comitato Centrale Tecnico per la Prevenzione Incendi (CCTS) ha già approvato queste Regole Tecniche Verticali (prossime RTV 2020) che andranno ad aggiungersi a quelle esistenti (V4-V5-V6-V7-V8) in conformità al DM 03/08/2015, come modificato dal DM 18/10/2019:
• Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 aperti al pubblico;
• Asili nido;
• Aggiornamento RTV per le autorimesse.
In aggiunta ci sono diversi gruppi di lavoro che hanno presentato al CCTS le seguenti proposte di RTV che sono attualmente in fase di valutazione:
• Strutture sanitarie;
• Edifici di civile abitazione;
• Edifici tutelati (p.to 72 del D.P.R. 151/2011).

Scadenze asili nido

Scadenze asili nido riguardo gli adeguamenti di prevenzione incendi. L’articolo 4-bis del DL 59/2019 sulle misure urgenti in materia di normativa antincendio negli edifici scolastici, modifica i commi 2 e 2-bis dell’articolo 4 del DL 244/2016, prevedendo una nuova proroga dei termini. Infatti il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali non si sia ancora provveduto, è fissato al 31/12/2019.

Gli adeguamenti delle scuole non a norma possono essere progettati con la vecchia normativa prescrittiva (DM 16/07/2014), oppure con il nuovo codice prestazionale (DM 03/08/2015) insieme alla corrispondente regola tecnica verticale (DM 07/08/2017).

Codice antincendio diventa obbligatorio

Il nuovo codice antincendio diventa obbligatorio. Il DM 95/2019 ha modificato il DM 03/08/2015 (nuovo codice di prevenzione incendi) eliminando dal 20/10/2019 il periodo transitorio (circa 4 anni) di applicazione volontaria del codice, durante la quale era possibile progettare le attività antincendio con la vecchia norma (DM 10/03/1998) oppure con la nuova (DM 03/08/2015). È stato inoltre ampliato il campo d’applicazione del nuovo codice alle attività n. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 69 (locali adibiti ad esposizione e vendita), 72 (edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche) e 73 del DPR 151/2011.

Il nuovo codice diventa quindi obbligatorio per tutte quelle attività di nuova realizzazione che non sono normate. Negli interventi di modifica di attività esistenti (dotati di precedenti autorizzazioni) possono essere ancora applicati i vecchi criteri generali (DM 10/03/1998). Infine il codice resta una possibilità per quelle attività normate che hanno la loro regola tecnica verticale (RTV).

Elenco RTV 2019

Il Codice di Prevenzione incendi definito con il DM 03/08/2015 introduce un nuovo approccio per la prevenzione incendi che risulta più flessibile e moderno rispetto a quello prescrittivo precedente, lasciando maggiori possibilità di scelta per il professionista. Le regole tecniche verticali sinora approvate sono riportate in elenco RTV 2019:

  • V.4 Uffici (introdotta con D.M. 08/06/2016)
  • V.5 Alberghi (introdotta con D.M. 09/08/2016)
  • V.6 Autorimesse (introdotta con D.M. 21/02/2017)
  • V.7 Attività scolastiche (introdotta con D.M. 07/08/2017)
  • V.8 Attività commerciali (D.M. 23/11/2018)

RTV attività commerciali

Il Ministero dell’Interno ha approvato con il Decreto del 23/11/2018 la RTV attività commerciali (regola tecnica verticale per negozi) con superficie lorda superiore a 400 mq compresi i servizi, i depositi e gli spazi comuni coperti. Tali disposizioni sono alternative al DM 27/07/2010 le quali sono di tipo prescrittivo.

La RTV si applica a negozi, supermercati e centri commerciali e prevede le misure di prevenzione in funzione della superficie complessiva e del numero dei piani, con e protezioni via via più stringenti al crescere dei metri quadri e delle aree a maggior rischio.

Il Ministero dell’Interno ha approvato con il Decreto del 23/11/2018 la Regola tecnica verticale per le attività commerciali (negozi) con superficie lorda superiore a 400 mq compresi i servizi, i depositi e gli spazi comuni coperti. Tali disposizioni sono alternative al DM 27/07/2010 le quali sono di tipo prescrittivo. La RTV si applica a negozi, supermercati e centri commerciali e prevede le misure di prevenzione in funzione della superficie complessiva e del numero dei piani, con e protezioni via via più stringenti al crescere dei metri quadri e delle aree a maggior rischio.