Regole di prevenzione incendi alberghi

Il 23/08/2015 è entrato in vigore il DM 14/07/2015 sulle “Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50”.
Tali norme si applicano per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.
Le regole tecniche si applicano anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall’intervento e comportanti l’eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%.
Questo decreto ribadisce le indicazioni del DM 16/03/2012 sul ”Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell’art. 15, co. 7 e 8, del DL 216/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 14/2012, sull’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive”, e sollecita l’adeguamento degli alberghi alle disposizioni di prevenzione incendi.

Adeguamento antincendio strutture alberghiere

Le strutture turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto e non ancora conformi alla normativa di prevenzione incendi possono adeguarsi in base al Piano Straordinario biennale di Adeguamento, ai sensi del Decreto del 16/03/2012.

Il termine per realizzare gli interventi di adeguamento, dopo diverse proroghe, è stato fissato al 31/12/2013.

Le strutture ricettive per l’ammissione al piano devono essere in possesso delle misure integrative di gestione della sicurezza e dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del Titolo II, dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 09/04/1994, integrato dal decreto del Ministro dell’interno 06/10/2003. Nel rispetto dei parametri di dimensionamento delle vie di esodo rientrano anche l’adozione di eventuali misure equivalenti previste dal decreto del Ministro dell’interno 06/10/2003, ovvero quelle stabilite nell’ambito del procedimento di deroga; la riduzione dell’affollamento potrà costituire soluzione per rientrare nel rispetto dei parametri.