Metodo di calcolo transitorio per l’APE

In attesa dell’emanazione dei decreti sulla nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, gli attestati di prestazione energetica (APE) continueranno ad essere redatti come gli attestati di certificazione energetica (ACE), secondo le modalità di calcolo di cui al DPR 59/2009.
Il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce questo dettaglio con la Circolare 07/08/2013, per risolvere i dubbi sull’applicazione della normativa tecnica per la redazione dell’attestato di prestazione energetica, dopo l’entrata in vigore della Legge 90/2013 di conversione del DL 63/2013 sulla prestazione energetica nell’edilizia.
In realtà si tratta solo di un aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore, per il recepimento della recente direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico in edilizia.
Quindi aspettiamoci ulteriori cambiamenti sul metodo di calcolo dell’attestato di prestazione energetica (APE).

Norme sull’Attestato di Certificazione Energetica

Il DLgs 192 ha subito innumerevoli modifiche dalla sua emanazione nel 2005, modificato dal DLgs 311/2006 per recepire la Direttiva 2002/91/CE, poi successivamente dalla Legge 99/2009, dalla Legge 56/2010 e dal DLgs 28/2011.
Infine sono stati introdotti il Regolamento con le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici (DPR 59/2009) e le Linee guida nazionali per la certificazione energetica (DM 26 giugno 2009).

Distacco dalla caldaia condominiale

L’articolo 4 del DPR 59/2009 definisce i criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, per gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, indicando come preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione sui consumi energetici.

La relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, deve essere conforme all’articolo 28 comma 1 della Legge 10/1991.

Il distacco unilaterale del singolo condomino compromette quasi sempre l’equilibrio termico dell’edificio ed un aggravio di spese di esercizio e conservazione sui restanti condomini.

La soluzione migliore è quella di ristrutturare l’impianto termico predisponendo gli interventi necessari per effettuare la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. Ciò permette di aumentare enormemente il rendimento dell’impianto, ridurre le emissioni di CO2, limitare i consumi di combustibile e contabilizzare il calore usato dal singolo condominio, con enormi benefici economici.

Ristrutturazione di impianti termici

Il DPR 59/2009 impone i seguenti obblighi, nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore con potenze maggiori a 100 kW (Ristrutturazione di impianti termici):
– calcolo del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite riportato al punto 5 dell’allegato C al decreto legislativo;
– allegare alla relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 192/2005, una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto nella quale si individuano gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe dell’edificio nel sistema di certificazione energetica in vigore, e sulla base della quale sono state determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare;
– è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti;
– devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa.

Obblighi Ampliamenti e Ristrutturazioni

L’art. 3 comma 4 della Legge Regionale 21/2009 impone che il gli ampliamenti devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal Decreto Legislativo 192/2005 nonché dalla Legge Regionale 6/2008 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) e successive modifiche (Obblighi Ampliamenti e Ristrutturazioni).

Il DLgs 192/2005 impone (art. 3 co. 2 lett. C n. 1 ) il rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:
1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti volumetrici inferiori al 20%;

Gli obblighi da rispettare sono elencati nell’Allegato I (Articolo 11) come sostituito Dal DPR 59/09:
a) il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella tabella 2 al punto 2 dell’allegato C al presente decreto in funzione della fascia climatica di riferimento;
b) il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali o inclinate, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato in tabella 3 al punto 3 dell’allegato C al presente decreto in funzione della fascia climatica di riferimento;
c) il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure trasparenti, comprensive dell’infisso, deve rispettare i limiti riportati nelle tabelle 4a e 4b al punto 4 dell’allegato C al presente decreto;
d) il progettista valuta puntualmente e documenta l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare;
e) il progettista verifica, in tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per le località nelle quali il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva, Im,s, sia maggiore o uguale a 290 W/m2, che il valore della massa superficiale Ms delle pareti opache verticali, orizzontali o inclinate, sia superiore a 230 kg/m2;
f) il progettista utilizza al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione naturale dell’edificio
g) è resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni.

Le nuove costruzioni devono rispettare anche l’obbligo di istallare impianti da fonti rinnovabili.