Controlli sui condizionatori

L’obbligo dei controlli di efficienza energetica non riguarda tutti i condizionatori, ma solo quelli con una potenza frigorifera utile nominale maggiore di 12 kW (un impianto domestico difficilmente supera i 3 kW). Mentre il libretto d’impianto è obbligatorio per tutti i climatizzatori, anche quelli più piccoli. I proprietari o i responsabili che non si adeguano sono puniti con multe da 500 a 3.000 euro.
Il DPR 74/2013 tratta il “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del DLgs 192/2005”.
Tale decreto si adegua all’articolo 9 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/12/2002, sul rendimento energetico nell’edilizia, al fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche sui sistemi di condizionamento d’aria la cui potenza nominale utile è superiore a 12 kW.
In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
a) il sottosistema di generazione;
b) la verifica dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale;
c) la verifica dei sistemi di trattamento dell’acqua (dove previsti).
Le precedenti operazioni sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all’Allegato A del decreto DPR 74/2013, e precisamente:
– ogni 4 anni per impianti di potenza compresa fra 12 kW e 100 kW
– ogni 2 anni per impianti con potenza superiore a 100 kW
I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:
a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione;
c) nel caso di interventi tali da poter modificare l’efficienza energetica.
Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli.
Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico “Rapporto di controllo di efficienza energetica”. Una copia del Rapporto
è rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all’indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni in caso di non ottemperanza da parte dell’operatore che effettua il controllo.
Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.

Controlli e manutenzione degli impianti termici

Le operazioni di controllo dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate con la periodicità contenute nelle istruzioni rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto. Qualora queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI.
Sono gli installatori e i manutentori degli impianti termici che devono definire e dichiarare esplicitamente all’utente in forma scritta:
– quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
– con quale frequenza queste operazioni vadano effettuate.
La legge nazionale è il DPR 74/2013, mentre la normativa tecnica di riferimento per le il controllo e la manutenzione degli impianti termici è:
– UNI 10436:1996 per le caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kW
– UNI 10435:1995 per gli impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata termica nominale maggiore di 35 kW
– UNI 8364-3:2007 per tutti gli impianti di riscaldamento destinati ad usi civili

Controlli periodici di efficienza energetica

L’articolo 8 del DPR 74/2013 definisce la procedura per il controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici riguardante:
a) il generatore di calore;
b) i sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale;
c) i dispositivi di trattamento dell’acqua, dove previsti.
Si tratta del controllo dei fumi della caldaia, ossia la verifica del rendimento dell’impianto termico che deve essere superiore a quello limite di legge. La periodicità dei controlli è indicata nell’Allegato A al DPR 74/2013:
– ogni 2 anni per gli impianti domestici, a combustibile liquido o solido e con una potenza inferiore ai 100 kW (prima era annuale);
– ogni 4 anni per le caldaie alimentate a gas (prima era biennale).
I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:
a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del generatore di calore;
c) nel caso di interventi tali da poter modificare l’efficienza energetica.
Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di controllo di efficienza energetica, di cui una copia è trasmesso alla Regione a cura del manutentore.

Contabilizzazione del calore

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Aprile 2014 (Anno XI – Numero 4) intitolato “Contabilizzazione del calore”.

I costi del riscaldamento degli edifici sono spesso causa di interminabili liti condominiali per la giusta ripartizione della spesa in rapporto ai benefici conseguiti. La contabilizzazione di calore può risolvere definitivamente il problema, infatti in questo modo si paga quello che si consuma e ci si riscalda solo quando serve, in pratica si uniscono i vantaggi del centralizzato (alta efficienza, unico impianto) alla flessibilità dell’autonomo (orari d’accensione variabili, temperatura regolabile a piacere). Vediamo di cosa si tratta!

Cosa è la contabilizzazione?
Il sistema di contabilizzazione individuale del calore permette di determinare la quantità di energia effettivamente consumata in ogni appartamento. In questo modo è possibile usare il riscaldamento quando serve, chiudendo i radiatori se si esce di casa, e pagando solo i propri reali consumi di gas. Inoltre è consentito mantenere acceso l’impianto in maniera continuativa, 24 ore su 24, con due livelli di regolazione della temperatura (diurno/notturno), come specificato nel DPR 74/2013.

Come si realizza?
In base allo schema impiantistico esistono diverse soluzioni tecnologiche, ma la maggior parte dei nostri edifici ha una distribuzione verticale del calore, cioè con più colonne montanti, ed in questi casi è necessario posizionare un ripartitore di calore (misuratore) ed una valvola termostatica (regolatore) su ogni radiatore, ed installare nel locale caldaia un sistema di misurazione dell’energia termica totale fornita al circuito d’acqua calda.

Cosa fa un ripartitore?
Il ripartitore elettronico di calore è in grado di rilevare la differenza di temperatura che esiste tra il termosifone e l’ambiente, e permette di stimare l’energia fornita dal radiatore alla stanza tramite l’utilizzo di opportuni algoritmi di calcolo.

Cosa è una valvola termostatica?
La valvola termostatica regola la temperatura all’interno di ogni stanza, interrompendo automaticamente l’afflusso d’acqua calda al radiatore quando si raggiunge la temperatura selezionata sulla manopola. La valvola è costituita da un elemento idraulico di intercettazione, un elemento di azionamento per regolare l’otturatore, ed un elemento termico sensibile alla temperatura.

Vantaggi rispetto all’impianto autonomo?
L’installazione di un sistema di contabilizzazione è molto più conveniente rispetto alla trasformazione dell’impianto centralizzato in impianti autonomi, questi sono i vantaggi per l’utente che mantiene la caldaia condominiale:
– si evitano i costi per i lavori di trasformazione;
– non serve rompere i muri ed i pavimenti;
– non si devono costruire nuove canne fumarie fino al colmo del tetto per ogni caldaia;
– non servono altre tubature per l’acqua ed il gas;
– la caldaia è professionale e la sua vita è più lunga;
– il rendimento è maggiore e si consuma meno gas;
– il costo della manutenzione è inferiore perché è suddiviso tra tutti i condomini;
– la responsabilità dell’impianto è dell’amministratore e la sicurezza è seguita con più attenzione.

Quanto costa l’intervento?
Un intervento di contabilizzazione del calore per singolo corpo scaldante e di regolazione ambiente con le valvole termostatiche installate su tutti i radiatori, costa circa 50 € per ogni valvola termostatica, 100 € per ogni ripartitore, e 3.000 € per il conta-calorie in centrale termica. Il risparmio sul gas è almeno di 150 € annui per condomino, ed il tempo di ritorno dell’investimento è di 5 anni.

Conclusioni
In conclusione la caldaia condominiale centralizzata con la contabilizzazione del calore è più efficiente, ha una maggiore sicurezza e le spese per la manutenzione sono miniori, inoltre i costi sono legati al consumo, ci si riscalda quando serve, si può regolare la temperatura di ogni stanza come si vuole, e se si effettua la sostituzione del generatore esistente con una caldaia a condensazione si possono sfruttare le detrazioni del 65% sulle spese sostenute!