Mantenuto l’obbligo del 35% sulle rinnovabili

01/06/2014

La Camera ha annullato la modifica del Senato sul Decreto Milleproroghe che stava per far slittare dal 01/01/2014 al 01/01/2015 l’obbligo di prevedere, per i progetti di edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, pena il diniego del titolo edilizio.
Attualmente il DLgs 28/2011 prevede la percentuale minima di rinnovabili al 35% dei consumi.

Rinnovabili nei nuovi edifici

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Dicembre 2013 (Anno X – Numero 11) intitolato “Rinnovabili nei nuovi edifici”.

Negli edifici di nuova costruzione deve essere prevista l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la copertura dei consumi dovuti al riscaldamento, alla produzione di acqua calda sanitaria, all’elettricità ed al raffrescamento, come indicato nel DLgs 28/2011. Ma quali sono le percentuali di energia che si devono garantire con le fonti rinnovabili? E come si traducono in termini pratici?

Cosa sono le fonti rinnovabili?
Le fonti rinnovabili sono l’energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, oceanica, idraulica, la biomassa, il gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione ed il biogas, insomma le fonti diverse dai combustibili fossili quali il petrolio, il gas metano ed il carbone.

Quando sono obbligatorie?
I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti devono prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili. L’inosservanza di questo obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. Nelle zone ricadenti nel centro storico, per evidenti motivazioni tecniche, le soglie percentuali richieste sono dimezzate. Queste disposizioni non si applicano agli edifici espressamente vincolati dal codice dei beni culturali e del paesaggio, visto che tali prescrizioni possono implicare un’alterazione incompatibile con i loro caratteri storici e artistici.

Quali sono le percentuali da rispettare?
Il 50% dell’energia necessaria per la produzione d’acqua calda sanitaria deve essere coperta tramite il ricorso all’energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Inoltre, un ulteriore percentuale dell’energia consumata dall’edificio (per l’acqua calda, il riscaldamento e il condizionamento) deve provenire da fonti rinnovabili:
– il 20% se il titolo edilizio è richiesto dal 31/05/2012 al 31/12/2013;
– il 35% se il titolo edilizio è richiesto dal 01/01/2014 al 31/12/2016;
– il 50% se il titolo edilizio è richiesto dal 01/01/2017.
Non è possibile installare impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica.

Quanta energia elettrica per ogni edificio?
Il DLgs 28/2011 obbliga la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili che producono energia elettrica, ed in particolare per ogni 100 m2 di superficie in pianta dell’edificio devono essere installati almeno questo numero di pannelli solari fotovoltaici:
– n. 5 pannelli (1,2 kW ) dal 31/05/2012 al 31/12/2013;
– n. 6 pannelli (1,5 kW ) dal 01/01/2014 al 31/12/2016;
– n. 8 pannelli (2,0 kW ) dal 01/01/2017.

Quanti pannelli fotovoltaici e termici servono?
L’appartamento di un edificio realizzato nel 2015 in classe energetica C avrà un consumo di energia totale pari a circa 7.600 kWh/anno, ciò significa che dovranno essere previsti impianti da fonte rinnovabile per produrre 3.660 kWh/anno, che in termini pratici corrisponderebbero a n. 7 pannelli solari fotovoltaici (10 m2 pari a 1.800 kWh/anno) e n. 2 pannelli solari termici (4 m2 pari a 1860 kWh/anno) per ogni unità immobiliare del fabbricato. Questi dovranno essere disposti sui tetti degli edifici, aderenti o integrati nella coperutra, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Nel caso di impossibilità tecnica ad ottemperare a tali disposizioni, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio che risulti inferiore del 25% rispetto al limite di legge obbligatorio ai sensi del DLgs 192/2005.

Aggiornamento sulle detrazioni fiscali!
E’ stata appena pubblicata la legge di stabilità che proroga fino al 31/12/2014 l’Ecobonus, cioè le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Il bonus decresce al 50% nel 2015 fino a tornare al 36% nel 2016. Nei condomini le spese sostenute fino al 30/06/2015 saranno detraibili al 65%, mentre quelle effettuate fino al 30/06/2016 usufruiranno del bonus al 50%.
E’ prorogata a tutto il 2014 anche la detrazione del 50% sulle ristrutturazioni edilizie e sul bonus mobili. Le spese sostenute nel 2015 saranno agevolate con una detrazione fiscale del 40%. Nel 2014 e nel 2015 il tetto di spesa agevolabile resterà fermo a 96.000 euro. A partire dal 2016 il bonus tornerà invece all’aliquota ordinaria del 36% e il tetto di spesa scenderà a 48.000 euro.

Incentivi del 40% per conto termico

Il DM 28/12/2012 supporta stimola la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, prevedendo incentivi per i piccoli interventi di incremento dell’efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili, infatti sono stanziati 900.000 € per privati, imprese ed amministrazioni pubbliche.

L’incentivo copre il 40% dell’investimento ed è spalmato in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni.

I soggetti ammessi agli incentivi sono le persone fisiche, i condomini ed i soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario.
Le Amministrazioni Pubbliche possono avvalersi del finanziamento tramite terzi, di un contratto di rendimento energetico oppure con l’intervento di una ESCO.

Gli interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di
edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione, che possono accedere agli incentivi del Conto termico sono:
– l’isolamento termico delle superfici opache che delimitano il volume climatizzato;
– la sostituzione di chiusure trasparenti e infissi che delimitano il volume climatizzato;
– la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con generatori di calore a condensazione;
– l’installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento non trasportabili per la protezione delle chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest.
– la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica nominale inferiore a 1000 Kw;
– la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa con potenza termica nominale inferiore a 1000 Kw;
– l’ installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, di superficie solare lorda inferiore a 1000 metri quadri;
– la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

Tra le spese ammissibili, che concorrono al calcolo dell’incentivo, sono inclusi smontaggio e dismissione dei vecchi impianti, fornitura dei materiali e posa in opera, opere idrauliche e murarie eventualmente necessarie, interventi sulla rete di distribuzioni e prestazioni professionali.

Il finanziamento non è cumulabile con altre detrazioni statali o regionali. La domanda va presentata al GSE (Gestore dei servizi energetici) entro 60 giorni dalla fine dei lavori, compilando la scheda che il Gse metterà a disposizione sul proprio sito web.

Aumento copertura consumi da fonti rinnovabili 2012

Dal 01/05/2012 entrano in vigore gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili, ai sensi del DLgs 28/2011, negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, per i quali diventa necessario progettare gli impianti di produzione di energia termica in modo da garantire il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, per la copertura dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

I precedenti obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
I pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.
L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

La copertura dei consumi di energia da fonti rinnovabili deve essere evidenziata e dettagliata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.

Bonus volumetrico 5%

Il DLgs 28/2011 nell’articolo 12 comma 1 prevede per le nuove costruzioni un bonus volumetrico del 5% se queste prevedono una copertura dei consumi energetici superiore al 30% rispetto ai valori obbligatori di legge.

I progetti di edifici di nuova costruzione che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

I progetti medesimi non rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della commissione edilizia eventualmente istituita dai Comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Obbligo rinnovabili 2011

Il 29/03/2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 28/2011 che rimodula i requisiti necessari per ottenere il titolo abilitativo edilizio in funzione della promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Il provvedimento, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 96/2010, definisce strumenti, meccanismi, incentivi e quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di energia da fonti rinnovabili.

Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31/05/2012 al 31/12/2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 01/01/2014 al 31/12/2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 01/01/2017.

Questi obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Obbligo corsi installatori su rinnovabili

L’articolo 15 del D.Lgs. 28/2011, sulla promozione delle energie rinnovabili, prevede nuovi requisiti necessari per gli installatori di impianti. Infatti per svolgere l’attività lavorativa di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi fotovoltaici e solari termici sugli edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore diventa necessario essere in possesso di specifici requisiti.

L’installatore deve possedere uno dei tre requisiti dell’articolo 4 comma 1 del DM 37/2008, qui sotto elencati:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica;
b) diploma o qualifica di scuola superiore con specializzazione relativa al settore degli impianti, seguiti da un periodo di inserimento in un’impresa del settore;
c) titolo o attestato di formazione professionale, previo periodo di inserimento in un’impresa del settore.
Si tratta dei requisiti necessari per installare impianti negli edifici (impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, del gas, ascensori e antincendio), che ora vengono estesi anche a chi installa impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le Regioni e Province dovranno organizzare corsi di aggiornamento, entro il 31/12/2012, attraverso fornitori di formazione riconosciuti per il rilascio di attestati di formazione professionale (lettera c) per gli installatori.
Le indicazioni per l’organizzazione dei corsi sono contenute nell’Allegato 4 al Dlgs 28/2011.
I costi per le attività formative saranno a carico dei partecipanti ai corsi.

Legge regionale 6/2008 su bioedilizia

A seguito del DLgs 192/2005, in materia di risparmio dei consumi energetici, è entrata in vigore nel Lazio la Legge Regionale 6/2008, che prescrive una serie di obblighi riguardo la salvaguardia delle risorse idriche (articolo 4), l’obbligo d’installazione di impianti a fonti energetiche rinnovabili (articolo 5) ed elementi di architettura sostenibile e bioedilizia (articolo 6).
Si riporta un estratto del testo della LR 6/2008.

Articolo 4 – Risparmio idrico
2. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, è obbligatorio:
a) il recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed il riutilizzo delle stesse;
b) l’installazione di cassette d’acqua per water con scarichi differenziati;
c) l’installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua;
d) l’impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne, di pavimentazioni drenanti.

Articolo 5 – Fonti energetiche rinnovabili
1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica è obbligatoria l’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare:
a) il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico sanitari in misura non inferiore al 50 per cento;
b) il fabbisogno di energia elettrica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità immobiliare.

Articolo 6 – Recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili
1. Al fine di preservare l’identità storica e culturale del patrimonio edilizio e architettonico e le relative tradizioni e tecniche costruttive e tipologiche, gli elementi costruttivi presenti negli edifici storici e nell’edilizia tradizionale locale e/o rurale che trovano piena rispondenza nei principi dell’architettura sostenibile e della bioedilizia ai sensi della presente legge devono essere preservati.

Impianti da fonti rinnovabli con DIRE

Il DLgs 387/2003 obbligava l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili è necessaria.

Con il DM 10/09/2010 sono state approvate le linee guida previste dal DLgs 387/2003, ed è stato chiarito che i piccoli impianti, con capacità di generazione inferiore alle soglie fissate dalla tabella A allegata al decreto, sono realizzabili con Dia, come:
– impianti fotovoltaici fino a 20 kW;
– impianti a biomassa fino a 1000 kWe;
– impianti eolici fino a 60 kW;
– impianti idroelettrici fino a 100 kW.

Per gli impianti minori, cioè impianti fotovoltaici integrati negli edifici, impianti a biomassa fino a 50 kWe, minieolico, piccoli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, è sufficiente una comunicazione di inizio lavori al Comune perché possono essere considerati attività di edilizia libera.

La Legge Comunitaria 96/2010 prevede che, nell’attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle rinnovabili, il Governo dovrà semplificare le procedure di autorizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili fino ad 1 MW.
E’ in studio lo schema di decreto legislativo che recepisce la Direttiva comunitaria 2009/28/CE sull’uso delle fonti alternative, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, sostituisce la Dia con la Dire, denuncia di impianto alimentato da energie rinnovabili.

La Dire si può applicare agli impianti solari termici da realizzare sugli edifici. Nel caso di impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici, che presentano stessa inclinazione e orientamento della falda e non alterano la sagoma del fabbricato, e che secondo le linee guida contenute nel DM del 10/09/2010 possono essere considerate attività di edilizia libera, si può ricorrere alla comunicazione di inizio lavori.

L.R. 6/2008 su bioedilizia

La Legge Regionale 6/2008 nell’articolo 4 comma 2 prevede, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, di cui rispettivamente all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del DPR 380/2001 questi obblighi:
a) il recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione;
b) l’installazione di cassette d’acqua per water con scarichi differenziati;
c) l’installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua;
d) l’impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne dei lotti edificabili, di pavimentazioni drenanti nel caso di copertura superiore al 50 per cento della superficie stessa, al fine di conservare la naturalità e la permeabilità del sito e di mitigare l’effetto noto come isola di calore.

L’articolo 5 impone, negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica di cui, rispettivamente, all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.P.R. 380/2001, l’obbligo dell’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare:
a) il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico sanitari in misura non inferiore al 50 per cento;
b) il fabbisogno di energia elettrica in misura non inferiore a 1 kW per ciascuna unità immobiliare e non inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, commerciali e di servizio di estensione superficiale di almeno 100 metri quadrati.
Per questi interventi è necessario curare l’integrazione con le strutture del fabbricato o del quartiere.

Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici, così come, nel caso di ristrutturazioni edilizie, eventuali impedimenti tecnici adeguatamente documentati relativi agli interventi per il recupero ed il riutilizzo delle acque piovane e grigie.