Geometri e certificazione energetica

Ho ricevuto la richiesta di chiarimento in merito all’abilitazione dei Geometri per quanto riguarda la Certificazione energetica. Avevo già affrontato l’argomento nella’articolo “Requisiti del Certificatore Energetico”, ora entriamo nello specifico.

Il DPR 75/2013 specifica quali sono le figure riconosciute come soggetti certificatori (articolo 2 comma 1 lettera a) definendo la disciplina dei requisiti per i tecnici all’articolo 2 comma 2 lettera b e chiarendo i requisiti necessari all’articolo 2 comma 3, dove sono presenti anche i Geometri (lettera d). In dettaglio il comma 3 richiede che il tecnico abilitato sia:
– iscritto ai relativi ordini e collegi professionali;
– abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.
Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati (progettazione edifici ed impianti) o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato.
Qui ci aiuta la Suprema Corte civile, che ha avuto modo di ribadire il seguente concetto: «La competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato, mentre è ammessa la sua competenza in via di eccezione anche a queste soltanto con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo perle persone».
CONCLUSIONE: I Geometri sono abilitati alla progettazione di edifici (seppur con competenze limitate, piccole strutture), ma non sono abilitati nella progettazione di impianti (elettrico, gas, termico, ecc..), né tanto meno specializzati in tale ambito, infatti tra le materie d’insegnamento non ci sono materie specifiche di dimensionamento degli impianti, quindi non avendo entrambe le competenze devono operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato.