Nuovo modello per piccoli impianti fotovoltaici

Decorsi 180 dell’entrata in vigore del DM 19/05/2015, e quindi dal 24/11/2015, sarà utilizzato il nuovo modello unico per la realizzazione, la connessione e la messa in esercizio degli impianti aventi le seguenti caratteristiche:
– essere realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
– avere potenza nominale non superiore a 20 kW;
– avere potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
– essere tra quelli per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime di scambio sul posto;
– essere realizzati sui tetti degli edifici con le modalità previste dall’articolo 7-bis comma 5 del D.Lgs 28/2011;
– non essere in presenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo;
– essere aderenti o integrati, ossia l’installazione non è subordinata all’acquisizione di atti amministrativi di assenso, inclusa l’autorizzazione paesaggistica.

Come si compila?
Il modello unico è composto di 2 parti. La trasmissione è solo per via informatica.
Prima dell’inizio dei lavori, il soggetto richiedente trasmette al gestore di rete i dati indicati nella parte I del modello unico.
Dopo la fine dei lavori, il soggetto richiedente invia al gestore di rete i dati indicati nella parte II del modello unico.
Nella parte I del modello, da inviare prima dell’inizio dei lavori, sono richiesti i seguenti elementi:
– dati anagrafici del richiedente e titolarità del diritto;
– data di inizio dei lavori, caratteristiche tecniche dell’impianto e dati catastali dell’immobile interessato;
– dati per procedere all’addebito dei costi di connessione (IBAN, carta di credito, addebito in bolletta).
Al modello unico trasmesso al gestore devono essere allegati anche questi documenti:
– schema elettrico unifilare dell’impianto;
– scansione di un documento d’identità;
– eventuale delega alla presentazione della domanda.
Nella parte II del modello, da inviare ad intervento concluso, vanno indicati:
– la data di ultimazione dei lavori;
– la dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori;
– la conformità dell’impianto;
– la conoscenza del contratto e del regolamento di esercizio.

Quinto Conto Energia

Il GSE fornisce chiarisce che la procedura di iscrizione al Registro. Gli impianti realizzati su edifici e su aree della Pubblica Amministrazione sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al Registro e accedono direttamente alle tariffe incentivanti del 5 Conto Energia, solo se sussistono tutte le condizioni espresse nella nota (esempio: gli impianti entrino in esercizio entro il 31/12/2012).

Il GSE specifica anche le cause di esclusione dalla graduatoria degli impianti aventi diritto agli incentivi ed in particolare fornisce l’elenco dei documenti, tra quelli previsti per l’iscrizione al Registro, che comunemente non vengono allegati con conseguente esclusione dalla graduatoria.