Difformità impianto gas

La verifica dell’impianto gas degli immobili residenziali abitativi, in conformità al DM 37/2008, alla UNI 7129 ed alla UNI 11137, attraverso gli esami a vista effettuati ed alle prove strumentali eseguite, può portare ad evidenziare le seguenti difformità rispetto ai requisiti tecnici minimi richiesti dalle norme:

  • Le tubazioni gas non superano la prova di tenuta
  • Il contatore del gas è interno all’abitazione ma senza essere stagno verso l’interno
  • Il contatore del gas è interno all’abitazione ma senza essere aerato verso l’esterno
  • Nel contatore manca la valvola di intercettazione
  • Nel contatore manca la presa di pressione
  • Manca la guaina d’attraversamento di pareti/solai
  • La cucina non ha la valvola da incasso a 120 cm dal pavimento
  • Manca la scatola stagna nel punto gas dei fornelli e della caldaia
  • Manca il setto di separazione tra il contatore e la caldaia
  • La cucina non ha l’apertura di ventilazione del locale (h<30 cm)
  • La cucina non ha l’apertura d’areazione del locale (h>180 cm)

Verifica impianto gas

La verifica dell’impianto gas è un’attività importante per accertare l’assoluta sicurezza e la corretta funzionalità dell’impianto di distribuzione del combustibile gassoso negli immobili residenziali, civili e commerciali. Infatti devono essere rispettati i requisiti e le prestazioni richiamate nel DM 37/2008 (dichiarazioni di conformità), nella UNI 7129 (progettazione e realizzazione) e nella UNI 11137 (verifiche impianti esistenti). In particolare sono da tenere conto questi esami a vista dell’impianto gas:

  • Corretta ubicazione della rete gas
  • Idoneità della guaina di attraversamento
  • Idoneità della valvola di intercettazione generale
  • Idoneità delle valvole di intercettazione delle utenze
  • Idoneità delle superfici di apertura di aerazione e di ventilazione

Inoltre deve essere effettuata la prova strumentale di tenuta dell’impianto gas interno, che parte dalla valvola a valle del contatore (dotata di presa di pressione) ed arriva fino al punto gas dei fornelli della cucina (e della caldaia) posto sul muro, escluso il tratto di allaccio degli apparecchi gas (il flessibile di collegamento). La prova di tenuta per gli impianti gas nuovi va eseguita per 15 minuti di stabilizzazione ed altri 5 minuti di prova (UNI 7129) ad una pressione compresa tra 100 e 150 mbar. La prova di tenuta per gli impianti gas esistenti va eseguita per 2 minuti di stabilizzazione ed 1 minuto di prova (UNI 11137) ad una pressione compresa tra 50 e 100 mbar.

Infine devono essere reperibili questi documenti:

  1. Dichiarazione di conformità impianto gas
  2. Relazione tecnica dei materiali
  3. Schema dell’impianto
  4. Allegati per Italgas

Distanza del gas da altri servizi

Distanza del gas da altri servizi. La UNI 10791 prevede per l’installazione a vista, nel caso di parallelismi della linea gas con altri servizi (cavi elettrici, telefonici, ecc..), una distanza di rispetto maggiore di 200 mm.
Nell’installazione interrata, nel caso di parallelismi della linea gas con altri servizi, le canalizzazioni devono avere tra loro una distanza maggiore di 1 m, altrimenti deve essere prevista una guaina per l’intero tratto interrato.

Cucine a norma

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Marzo 2013 (Anno X – Numero 3) intitolato “Cucine a norma”.

Gli apparecchi di cottura installati nelle cucine delle abitazioni richiedono piccoli accorgimenti, utili non solo per avere una cucina a norma che rispetta i requisiti richiesti dalla Provincia, ma anche per utilizzare in assoluta sicurezza le macchine a gas. In tal senso ecco qualche indicazione sulle norme di sicurezza per le cucine.

E’ obbligatorio posizionare la valvola gas a vista nella cucina?
No, l’importante è che sia facilmente manovrabile in caso di necessità. Infatti la norma UNI 7129-1:2008 richiede che a monte dell’apparecchio di cottura, prima del collegamento flessibile fra l’apparecchio e l’impianto interno, deve sempre essere inserito un rubinetto di utenza posto in posizione accessibile. Tale rubinetto può essere anche parte integrante dell’apparecchio.

Si possono installare apparecchi di cottura privi di sorveglianza di fiamma?
No. Nei nuovi impianti a gas ed in quelli ristrutturati, in conformità alla UNI 7129-2:2008, non è consentita l’installazione e l’utilizzo di apparecchi privi del dispositivo di sorveglianza di fiamma, che interrompe l’alimentazione del gas in assenza del fuoco di cottura. Questa precauzione è fondamentale per evitare perdite di gas e ridurre gli incidenti domestici.

E’ necessario avere fori di aerazione nelle cucine delle abitazioni?
Si. La norma UNI 7129-2:2008 prescrive che l’aerazione e la ventilazione necessarie in un locale, dove siano installati apparecchi di cottura con sorveglianza di fiamma, possono essere ottenute anche mediante due aperture permanenti realizzate come segue:
1.    una prima, destinata all’aerazione del locale di installazione per l’evacuazione dei fumi di combustione. Tale apertura deve essere posizionata in prossimità del soffitto, ad un’altezza comunque non minore di 180 cm dal livello del pavimento e deve avere una sezione netta almeno pari a 100 cmq (tubo circolare con diametro da 12 cm);
2.    una seconda, destinata alla ventilazione del locale di installazione per ricambiare l’aria consumata dal fuoco di cottura. Tale apertura deve avere il filo inferiore in prossimità del pavimento, ad un’altezza comunque non maggiore di 30 cm dal pavimento stesso e deve avere sezione netta almeno pari a 100 cmq (tubo circolare con diametro 12 cm).
La precedente soluzione è definita “aerazione di tipo diretto” ed è consentita purché la portata termica nominale complessiva degli apparecchi di cottura non sia maggiore di 11,7 kW. In alternativa l’apertura di aerazione può essere realizzata con cappa aspirante elettrica o a tiraggio naturale collegata alla canna fumaria o direttamente all’esterno, oppure tramite elettroventilatore installato a parete verso l’esterno.
La portata oraria di ricambio d’aria della cappa aspirante elettrica o dell’elettroventilatore deve essere almeno pari a 1,72 m3/h per ogni kW (riferito alla portata termica complessiva) degli apparecchi di cottura.

E’ possibile collegare gli apparecchi di cottura con tubi flessibili?
Si. Gli apparecchi di cottura da incasso possono essere collegati con tubi flessibili non metallici conformi alla norma UNI EN 1762, per una lunghezza massima pari a 2 m, dotati di raccordi filettati assemblati dal fabbricante. In genere queste tubazioni devono essere sostituite almeno ogni 5 anni per evidenti ragioni di sicurezza.
Le stufe di tipo mobile e gli apparecchi di cottura non ad incasso possono essere collegati con tubi flessibili non metallici per allacciamento, di cui alla UNI 7140 e UNI EN 1762, con lunghezza massima di 1,5 m.

E’ vietato usare le tubazioni gas come conduttori di terra?
Si. Non è consentito l’uso delle tubazioni del gas come dispersori, conduttori di terra o conduttori di protezione di impianti ed apparecchiature elettriche (CEI 64-8), impianti telefonici compresi, divieto stabilito per evitare il rischio d’inneschi d’incendio in caso di perdite di gas.

Progetto impianto gas < 50 kW

Il DM 37 entrato in vigore nel 2008 prescrive l’obbligo del progetto degli impianti gas con portata termica superiore ai 50 kW, nel caso di nuova installazione, trasformazione ed ampliamento, redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta.

Sfortunatamente la Delibera 40/2004 dell’AEEG non è stata coordinata con il nuovo Decreto 37/2008, e allo stato attuale si evidenzia un contrasto normativo, tra il Decreto che obbliga la redazione del progetto per impianti gas superiori a 50 kW e la Delibera che lo prescrive per impianti superiori a 34,8 kW.

Inoltre L’AEEG ha pubblicato sul suo sito una nota di chiarimento del 31/03/08 (riportata qui sotto) nella quale comunica che la Delibera 40/04 resta in vigore sino alla pronuncia del Consiglio di Stato, e quindi è necessario il progetto per impianti gas superiori a 34,8 kW. La normativa statale è cogente rispetto a quella dell’AEEG, sarebbe comunque opportuno, tanto più trattandosi di sicurezza impiantistica, coordinare le due indicazioni normative.

Chiarimento AEEG del 31/03/2008
“L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha inviato al Consiglio di Stato una richiesta di parere in merito alla disciplina dell’attivazione della fornitura di gas a nuove utenze di cui alla delibera 18 marzo 2004, n. 40/04 e sue successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37. In attesa della pronuncia del Consiglio di Stato la deliberazione n. 40/04 rimane in vigore a tutti gli effetti.”