Distacco dalla caldaia condominiale

L’articolo 4 del DPR 59/2009 definisce i criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, per gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, indicando come preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione sui consumi energetici.

La relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, deve essere conforme all’articolo 28 comma 1 della Legge 10/1991.

Il distacco unilaterale del singolo condomino compromette quasi sempre l’equilibrio termico dell’edificio ed un aggravio di spese di esercizio e conservazione sui restanti condomini.

La soluzione migliore è quella di ristrutturare l’impianto termico predisponendo gli interventi necessari per effettuare la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. Ciò permette di aumentare enormemente il rendimento dell’impianto, ridurre le emissioni di CO2, limitare i consumi di combustibile e contabilizzare il calore usato dal singolo condominio, con enormi benefici economici.