Ecobonus del 65%

Le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico degli edifici è stata prorogata fino al 31/12/2016.
Rammentiamo quali sono le spese detraibili:
– isolamento termico dell’edificio;
– schermature solari;
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
– lavori di adeguamento antisismico degli edifici.
La detrazione è estesa anche all’acquisto, installazione e messa in opera degli impianti domotici. Addirittura, per i lavori sulle parti comuni degli edifici, i condomini potranno cedere la loro quota di detrazione alle stesse imprese esecutrici, le cui modalità saranno definite con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sono usufruibili anche dagli IACP, Istituti Autonomi Case, Popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 01/01/2016 al 31/12/2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Comunicazione per gli interventi a cavallo tra 2 anni

Secondo l’articolo 29 comma 6 del DL 185/2008 ed in base al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 06/05/2009, dall’anno 2009 è richiesta la presentazione telematica di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate se:
– i lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, ossia iniziano in un periodo d’imposta e proseguono in quello successivo o in quelli successivi;
– sono sostenute spese in più periodi d’imposta, ossia si sostengono spese nel periodo precedente a quello in cui i lavori sono terminati e in quello in cui i lavori terminano;
Ad esempio se per lo stesso intervento per il quale si richiede la detrazione del 65% si effettuano pagamenti nel 2014 e nel 2015, entro il 31/03/2015 è necessario inviare una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione non deve essere presentata:
– se i lavori iniziano e si concludono nello stesso periodo d’imposta (esempio: lavori iniziati e terminati nel 2014)
– se nel periodo precedente a quello di ultimazione dei lavori non sono state sostenute spese (esempio: lavori iniziati nel 2013 e ultimati nel 2014 senza aver sostenuto spese nel 2013)