Denuncia ISPESL di centrale termica

Il titolo II del Decreto Ministeriale 01/12/1975 si riferisce ai generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica, e stabilisce i requisiti di prevenzione degli infortuni.

Infatti i generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, con potenzialità globale dei focolai superiore a 34,89 kW (30.000 kcal/h), devono essere realizzati dal costruttore ed installati in modo che ne sia assicurata la stabilità nelle condizioni di massima pressione di esercizio alla quale sono destinati a funzionare.

Per ogni impianto realizzato con uno o più generatori di calore, deve essere presentata la denuncia allorché è effettuata una nuova installazione oppure sono apportate modifiche interessanti ai dispositivi di sicurezza e di protezione dei generatori. Le denunce devono essere fatte dall’installatore e debbono pervenire all’INAIL (ex-ISPESL) prima che si inizi la costruzione e modifica dell’impianto. Nei casi prescritti l’installatore deve presentare, unitamente alla denuncia, il progetto firmato da un ingegnere o altro tecnico abilitato a norma delle disposizioni in vigore. L’INAIL (ex-ISPESL) provvede all’esame della rispondenza del progetto alle presenti norme, comunicandone le risultanze al richiedente.

Ogni cinque anni, gli impianti centralizzati installati in edifici condominiali per i quali esista, a norma dell’art. 1129 del codice civile, l’obbligatorietà della nomina dell’amministratore oppure aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW (100.000 kcal/h), devono
essere sottoposti da parte dell’INAIL (ex-ISPESL) ad una verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo.

Raccolta R edizione 2009

La Legge di conversione 122/2010 con modificazioni del DL 78/2010 ha soppresso l’ISPESL prevedendo l’attribuzione all’INAIL di tutte le funzioni prima da questo svolte. Attualmente L’ISPESL non esiste più, per questo è stato l’INAIL, con circolare 1/2010, ad annunciare la nascita della nuova “Raccolta R – edizione 2009” relativa agli impianti di riscaldamento ai sensi del DM 01/12/1975.

La norma si applica alle centrali termiche utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C, e potenza nominale massima complessiva dei focolari superiore a 35 kW. La Raccolta R non si applica ai generatori di calore facenti parte di insiemi certificati CE/PED ed a quelli rientranti nella direttiva 2009/142/CE.

Le principali innovazioni tecniche ed obblighi introdotti sono:
– il tubo di carico distinto e distante dal tubo di sicurezza;
– dimensionamento del tubo di sicurezza con formula analitica;
– dispositivo di protezione livello minimo per gli impianti con vaso di espansione aperto;
– valvola di intercettazione del combustibile oppure della valvola di scarico termico;
– dispositivo di protezione minima per gli impianti a vaso chiuso;
– regole per gli impianti a pannelli solari.