ACE obbligatorio 2011

Dal 2011 l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è di nuovo obbligatorio.
La normativa si sta lentamente adeguando alle sollecitazioni che provengono dalla Comunità Europea per limitare i consumi energetici (altissimi ed insostenibili sia per il riscaldamento che per il raffrescamento delle abitazioni), su questa strada la redazione obbligatoria dell’ACE è il primo passo per la sensibilizzazione ed educazione ad un buon comportamento eco-sostenibile.

L’articolo 13 del D.Lgs. 28/2011 (Decreto Rinnovabili) introduce il nuovo comma 2-ter nell’art. 6 del DLgs. 192/2005 che inserisce nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari un’apposita clausola con la quale l’acquirente da atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici.

Dal 01/01/2012 il nuovo comma 2-quater (sempre inserito dal D.Lgs. 28/2011) obbliga gli annunci commerciali di vendita a riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica, nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari.

Tutto ciò a seguito dall’apertura di una procedura di infrazione a carico dello Stato Italiano, che con la Legge 133/2008 (in difformità rispetto alla Direttiva Comunitaria) aveva abrogato i commi 3 e 4 dell’art. 6 e i commi 8 e 9 dell’art. 15 del Decreto Legislativo 192/2005, i quali prevedevano l’obbligo di allegazione dell’attestato di qualificazione energetica agli atti di trasferimento a titolo oneroso degli immobili.

Pertanto, la migliore e più corretta interpretazione della normativa (in senso sostanziale) suggerisce di inserire nella clausola specifici riferimenti alla documentazione consegnata (numeri di identificazione, data, autore dell’ACE).