Nuovo libretto dell’impianto termico

Il libretto dell’impianto termico costituisce la sua “carta di identità”, infatti esso riporta tutti i dati relativi all’installatore, all’utilizzatore, al manutentore, all’impianto ed all’eventuale terzo responsabile della gestione. Il DM 07/03/2014 introduce i nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione, ed in particolare definisce:
– il nuovo modello di libretto di impianto per la climatizzazione valido dal 01/06/2014
– i nuovi modelli di rapporto di efficienza energetica da utilizzare dal 01/06/2014
I modelli di rapporto sull’efficienza energetica sono divisi in 4 tipologie:
– gruppi termici
– gruppi frigo
– scambiatori
– cogeneratori
Per gli impianti già esistenti al 01/06/2014 è obbligatorio allegare i nuovi modelli al vecchio libretto di impianto (potenza termica inferiore a 35 kW) o di centrale (potenza termica superiore o uguale a 35 kW).

Libretto della caldaia allegato all’APE

All’attestato di Prestazione Energetica deve essere allegato il libretto d’impianto dell’edificio per provare il rendimento dell’impianto termico di climatizzazione invernale.
L’attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
La validità temporale di 10 anni è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, e quindi di assenza dei controlli e del libretto d’impianto, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
Senza libretto d’impianto l’attestato APE scade l’anno successivo a quello in cui è redatto.