Serra solare captante

La serra captante è un sistema bioclimatico passivo, strettamente funzionali al risparmio energetico per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare e il guadagno termico solare negli edifici. In genere queste soluzioni devono rispettare le seguenti condizioni:
– reale riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale attraverso lo sfruttamento passivo dell’energia solare;
– la formazione della serra non deve determinare nuovi locali riscaldati;
– i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto di illuminazione e aerazione naturale diretta;
– se dotati di superfici vetrate siano provvisti di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo;
– le serre solari devono essere integrate prioritariamente nella facciata esposta nell’angolo compreso tra sud/est e sud/ovest.

La Legge della Regione Lazio 6/2008 delibera una serie di interventi in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia, al fine di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo energetico, tra cui la possibilità di scomputare, dalla determinazione dell’indice di fabbricabilità fissato dallo strumento urbanistico comunale, le serre solari con vincolo di destinazione e, comunque, di dimensioni non superiori al 15% della superficie utile dell’unità abitativa realizzata.

Tale contenimento del consumo energetico realizzato con la serra solare captante deve essere dimostrato nell’ambito della documentazione tecnica richiesta per il titolo abilitativo, anche in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005.

In mancanza di adeguamento da parte dei comuni dei propri regolamenti edilizi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge della Regione Lazio 6/2008, le disposizioni sulle serre solari trovano comunque applicazione.

Legge regionale 6/2008 su bioedilizia

A seguito del DLgs 192/2005, in materia di risparmio dei consumi energetici, è entrata in vigore nel Lazio la Legge Regionale 6/2008, che prescrive una serie di obblighi riguardo la salvaguardia delle risorse idriche (articolo 4), l’obbligo d’installazione di impianti a fonti energetiche rinnovabili (articolo 5) ed elementi di architettura sostenibile e bioedilizia (articolo 6).
Si riporta un estratto del testo della LR 6/2008.

Articolo 4 – Risparmio idrico
2. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, è obbligatorio:
a) il recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed il riutilizzo delle stesse;
b) l’installazione di cassette d’acqua per water con scarichi differenziati;
c) l’installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua;
d) l’impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne, di pavimentazioni drenanti.

Articolo 5 – Fonti energetiche rinnovabili
1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica è obbligatoria l’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare:
a) il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico sanitari in misura non inferiore al 50 per cento;
b) il fabbisogno di energia elettrica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità immobiliare.

Articolo 6 – Recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili
1. Al fine di preservare l’identità storica e culturale del patrimonio edilizio e architettonico e le relative tradizioni e tecniche costruttive e tipologiche, gli elementi costruttivi presenti negli edifici storici e nell’edilizia tradizionale locale e/o rurale che trovano piena rispondenza nei principi dell’architettura sostenibile e della bioedilizia ai sensi della presente legge devono essere preservati.

L.R. 6/2008 su bioedilizia

La Legge Regionale 6/2008 nell’articolo 4 comma 2 prevede, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, di cui rispettivamente all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del DPR 380/2001 questi obblighi:
a) il recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione;
b) l’installazione di cassette d’acqua per water con scarichi differenziati;
c) l’installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua;
d) l’impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne dei lotti edificabili, di pavimentazioni drenanti nel caso di copertura superiore al 50 per cento della superficie stessa, al fine di conservare la naturalità e la permeabilità del sito e di mitigare l’effetto noto come isola di calore.

L’articolo 5 impone, negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica di cui, rispettivamente, all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.P.R. 380/2001, l’obbligo dell’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare:
a) il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico sanitari in misura non inferiore al 50 per cento;
b) il fabbisogno di energia elettrica in misura non inferiore a 1 kW per ciascuna unità immobiliare e non inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, commerciali e di servizio di estensione superficiale di almeno 100 metri quadrati.
Per questi interventi è necessario curare l’integrazione con le strutture del fabbricato o del quartiere.

Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici, così come, nel caso di ristrutturazioni edilizie, eventuali impedimenti tecnici adeguatamente documentati relativi agli interventi per il recupero ed il riutilizzo delle acque piovane e grigie.