Controlli e manutenzione degli impianti termici

Le operazioni di controllo dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate con la periodicità contenute nelle istruzioni rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto. Qualora queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI.
Sono gli installatori e i manutentori degli impianti termici che devono definire e dichiarare esplicitamente all’utente in forma scritta:
– quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
– con quale frequenza queste operazioni vadano effettuate.
La legge nazionale è il DPR 74/2013, mentre la normativa tecnica di riferimento per le il controllo e la manutenzione degli impianti termici è:
– UNI 10436:1996 per le caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kW
– UNI 10435:1995 per gli impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata termica nominale maggiore di 35 kW
– UNI 8364-3:2007 per tutti gli impianti di riscaldamento destinati ad usi civili

Manutenzione impianto termico

I controlli dell’impianto termico sono obbligatori e la legge regolamenta le modalità con cui devono essere svolti dall’utente, che risulta il proprietario del locale nel quale è installato l’impianto. Se il locale è affittato, o condotto da altri, l’utente può essere l’affittuario, l’inquilino oppure l’occupante anche senza titolo.

L’utente, in base alla normativa in vigore, è considerato “responsabile di impianto” e, in quanto tale, deve farsi carico degli obblighi previsti dalla legge per l’esercizio e la manutenzione ordinaria dell’impianto. La mancata effettuazione della manutenzione periodica comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 3.000,00.

L’utente deve ottemperare a questi adempimenti:
– Conservare il libretto di impianto;
– Manutenzione annuale dell’impianto da parte di un artigiano abilitato;
– Controllo dell’efficienza energetica dell’impianto attraverso l’analisi dei fumi;
– Conservare il rapporto di controllo tecnico (modello G o F).

Per gli impianti ad uso domestico (potenza < 35 kW):
– Eseguire anche la prova di combustione;
– Inviare alla Provincia di Roma il rapporto di controllo tecnico rilasciato dal manutentore con allegata l’attestazione del versamento dell’importo di € 9,00 (Bollino Verde).

La Provincia esegue delle verifiche a campione per controllare il rispetto degli adempimenti di legge.