Porte esterne tagliafuoco marcatura CE

Porte esterne tagliafuoco marcatura CE. La UNI EN 16034:2014 obbliga dal 02/11/2019 il regime di marcatura CE per le porte esterne pedonali, per le porte e per i cancelli industriali resistenti al fuoco. È infatti terminato il periodo transitorio nel qual era possibile l’omologazione prevista dal DM 21/06/2004. Tutti i manufatti ricadenti nell’ambito d’applicazione delle seguenti norme armonizzate devono avere la marcatura CE.

  • UNI EN 14351-1:2006+A2:2016 “Finestre e porte esterne pedonali” (norma di prodotto);
  • UNI EN 13241:2003+A2:2016 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage” (norma di prodotto).

Per le porte interni resistenti al fuoco e/o tenuta ai fumi resta efficace il regime di omologazione del DM 21/06/2004. La definizione contenuta nella norma terminologica UNI EN 12519:2005 specifica che per porte esterne si intende “una porta che divide l’esterno dall’interno dell’edificio, indipendentemente che gli ambienti siano riscaldati o meno”.

Sostituzione maniglioni antipanico

A febbraio 2013 è scaduto il termine ultimo per la sostituzione e l’installazione dei maniglioni antipanico, non marcati CE, sulle vie di fuga nelle attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco. Infatti da tale data i dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio, devono avere il marchio CE.
Tale disposizione è stata introdotta dal DM 03/11/2004 poi modificato dal DM 06/12/2011, che prorogava la scadenza per la sostituzione appunto a febbraio 2013.
I nuovi maniglioni, oltre ad avere la marcatura CE, devono essere conformi alla norma UNI EN 179 o alla norma UNI EN 1125 in base al tipo di attività (affollamento) e alle condizioni di utilizzo (apertura al pubblico).