Nuovo regolamento di prevenzione incendi

Il Decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 stabilisce il nuovo regolamento che disciplina i procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, introducendo una serie di importanti novità nel settore delle autorizzazioni dei Vigili del Fuoco. Innanzitutto dalla data di entrata in vigore del DPR 151/2011 è abrogato il Decreto del Ministro dell’interno del 16 febbraio 1982, sulla determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

Il DPR 151/2011 individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, all’esistenza di specifiche regole tecniche, all’esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Gli enti ed i privati responsabili per le attività categorie A, B e C sono tenuti, prima dell’inizio dell’attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, a presentare l’istanza al competente Comando dei Vigili del Fuoco.

Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. Inoltre l’ufficio di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco effettua controlli, disposti anche a campione, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

In aggiunta i titolari responsabili delle attività categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Nuove norme antincendio per attività commerciali

Lo scorso 11/09/2010 è entrato in vigore il DM del 27/07/2010 che fissa la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per le attività commerciali con superficie superiore a 400 mq (Nuove norme antincendio per attività commerciali).

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività commerciali all’ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.

Le attività commerciali devono essere realizzate e gestite in modo da: minimizzare le cause di incendio; garantire la stabilità delle strutture portanti per assicurare il soccorso agli occupanti; limitare la produzione e la propagazione degli incendi all’interno dei locali e ad edifici o locali contigui; assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni e che le squadre di soccorso possano operare in sicurezza.

Le norme sono valide per le attività commerciali di nuova realizzazione e quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto oggetto di interventi di ristrutturazione.

Sono escluse dall’obbligo di adeguamento alla regola tecnica le attività commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che: a) sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, o ne sia regolarmente in corso il rilascio; b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.