Denuncia impianti di terra

Il DPR 462/2001 recante “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” obbliga il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla messa in esercizio del nuovo impianto di terra, ad inviare copia della dichiarazione di conformità rispettivamente ad ISPESL ed ASL competenti per territorio, ove non è presente lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.

L’ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all’ASL o ARPA. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Non sono tenuti a presentare la dichiarazione i datori di lavoro che non hanno dipendenti, pertanto sono escluse le aziende a conduzione familiare ed i condomini senza dipendenti (esempio: portiere). Si assimilano ai dipendenti i soci lavoratori, gli stagisti o chi lavora per apprendere un mestiere.

La comunicazione è obbligatoria solo per i nuovi impianti, non è necessario l’invio della dichiarazione in caso di modifiche o ampliamenti dell’impianto, a meno che non vi sia un cambio di tensione di alimentazione (220, 400, 20.000 Volt) oppure un cambio d’uso del locale da ordinario a speciale, come ad esempio locali ad uso medico.