Parere Vigili Fuoco per autofficine e carrozzerie

Le autofficine erano già soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del vecchio DM 16/02/1982 ed erano indicate al punto 72 come “Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti”.

Il nuovo DPR 151/2011 rimodella la definizione dei limiti che impongono la richiesta di autorizzazione di prevenzione incendi, passando dalla capienza di autoveicoli alla superficie coperta dell’officina.

L’attività n. 53 del nuovo decreto stabilisce l’obbligo di richiedere il permesso dei Vigili del Fuoco per tutte le seguenti officine di riparazione:
– veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2;
– materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2.

I responsabili delle officine ed autofficine di riparazione devono presentare il progetto dell’attività al comando competente dei Vigili del Fuoco per avere il parere preventivo, successivamente sono tenuti a fare la segnalazione certificata di inizio attività.

La mancata presentazione del progetto e della SCIA al comando dei Vigili del Fuoco può implicare pesanti sanzioni ed addirittura la sospensione dell’attività commerciale.