Nuova norma Vvf per centrali termiche

E’ stato pubblicato il DM 08 novembre 2019: la nuova regola di prevenzione incendi per le centrali termiche. E’ intitolata “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi”.

Si riferisce all’attività 74 del DPR 151/2011 sugli “Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW”. Il decreto riporta anche le misure di prevenzione incendi per gli impianti di potenzialità inferiore a 116 kW ma superiore a 35 kW, anche se non soggette a controllo da parte dei VVF. Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista.

La prima norma per gli impianti alimentati a gas di rete è stata la Circolare 68/69. Successivamente è stata modificata ed ampliata con il DM 12/04/96. Ad ultimo è apparso il presente decreto, DM 08/11/2019, che però non prevede particolari adeguamenti per gli impianti esistenti conformi con le precedenti normative.

Requisiti antincendio centrale termica Subiaco

Requisiti antincendio centrale termica Subiaco
Si pubblica qui sotto il progetto dei requisiti di prevenzione incendi redatto per una centrale termica sita a Subiaco.

Normativa di riferimento
Decreto Ministeriale 12/04/1996 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici a gas.

Oggetto della norma
Il decreto fornisce i requisiti di prevenzione incendi per gli impianti termici con portata complessiva maggiore di 35 KW alimentati da combustibili gassosi alla pressione massima di 0,5 bar. Più apparecchi termici alimentati a gas installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi

Requisiti di prevenzione incendi progettati
– Parete verso esterno di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro
– Apertura di aerazione permanente con superficie > di 3.000 cmq (30x100cm)
– Apertura di aerazione collocata a filo soffitto per evitare sacche di gas
– La posizione dei componenti deve permettere l’accessibilità per manutenzione
– Le strutture devono essere con materiale di classe A1 di reazione al fuoco
– Resistenza al fuoco delle strutture R60 e pareti REI 60
– Altezza del locale minima > di 2,0 m
– Accesso da spazio scoperto (piazzale privato)
– Porta di accesso in materiale di classe A1 di reazione al fuoco (ferro)
– Porta di accesso con congegno di autochiusura, e senso di apertura non vincolato
– Impianto gas in conformità alla UNI 11528:2014 e UNI 7129-1:2015
– Valvola di intercettazione manuale del gas a chiusura rapida 90° fuori il locale
– Impianto elettrico in conformità al DM 37/2008 e CEI 64-8
– Interruttore generale elettrico all’esterno dei locali
– Segnaletica obbligatoria (valvola gas, sezionatore, estintore, vietato accesso, ..)
– Estintore con capacità minima 21A 89BC
– Esercizio e manutenzione in conformità al DPR 74/2013

Adeguamenti di prevenzione incendi previsti
– sezionatore elettrico esterno
– valvola gas esterna e impianto gas in acciaio a vista
– dimensioni minime porta 0,6xH2 m (alzare porta) e congegno auto-chiusura porta
– apertura aerazione grigliata minima 3000 cmq (aumentare apertura)
– pannelli Supalux-S 12 mm della Eraclit per il pilastro, la trave e i muri (REI 60)
– segnaletica sicurezza (valvola gas, sezionaore elettrico, centrale termica, ..)
– estintore classe minima 21A 89BC

Informativa per gli Amministratori di Condominio

In occasione di un “accesso agli atti” presso gli archivi dei Vigili del Fuoco, su incarico di un importante studio di amministratori di Condominio di Roma, è emerso che le attività prive del certificato di prevenzione incendi sono numerose.
Ben conoscendo la gravità delle sanzioni civili e penali (D.Lgs. 758/1994) cui deve far fronte il responsabile della struttura, abbiamo ritenuto utile ed opportuno, da una parte, diffondere un’informativa gratuita su questo delicato argomento e dall’altra renderci disponibili per qualsiasi chiarimento fosse necessario al riguardo.
Vige purtroppo, la malsana consuetudine di incaricare il tecnico quando oramai l’accertamento da parte dei Vigili del Fuoco ha avuto luogo, ed il relativo verbale è già stato trasmesso alla magistratura, la quale a sua volta dà corso al procedimento penale, con tutte le ricadute che ciò implica, prima fra tutte quella legata alla necessità di formare un collegio di difesa, senza considerare che l’attività va comunque messa a norma ed in aggiunta va pagata una salata sanzione pecuniaria.
Alle stesse conseguenze si giungerebbe qualora fosse la Polizia Municipale, la ASL o qualsiasi altro ufficiale pubblico, anche nel corso di controlli di altro genere, ad evidenziare l’assenza della SCIA o del Certificato di Prevenzione Incendi.
È quindi di vitale importanza rilevare che l’esercizio di tutte le attività di seguito elencate, di cui l’amministratore di condominio è, secondo la legge, diretto responsabile, richiede l’autorizzazione di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco:
– Centrali termiche con potenzialità superiore a 116 kW;
– Autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 m2;
– Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m.

Nuova modulistica dei Vigili del Fuoco

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato sul suo sito web la nuova modulistica introdotta con il DCPST 252/2014 del Direttore Centrale, che entra in vigore il 01/05/2014, relativa alla presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni concernenti i procedimenti di prevenzione incendi. In particolare sono stati modificati questi moduli:
– PIN 2-2014 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
– PIN 2.1-2014 (Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio)
– PIN 2.3-2014 (Dichiarazione inerente i prodotti)
– PIN 2.5-2014 (Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto)
– PIN 2 gpl- 2014 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gpl)
– PIN 3-2014 (Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio)
– PIN 3.1-2014 (Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità)
– PIN 3-gpl-2014 (Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gpl)

Proroga adempimenti antincendio

Il DPR 151/2011, entrato in vigore il 07/10/2011, definisce le nuove modalità operative, procedure e semplificazioni di prevenzione incendi.

In base a quanto previsto dalla Legge 134 del 07/08/2012 è stata prorogata di un anno l’entrata in vigore delle nuove disposizioni antincendio.
Slitta al 07/10/2013, salvo ulteriori proroghe, l’obbligo di presentare la SCIA per le attività che sono diventate soggette ai controlli di prevenzione incendi per effetto della tabella del DPR 151/11 (ad esempio le palestre, alcuni edifici pregevoli per arte e storia, le gallerie ecc..).

Questo vuol dire che le attività hanno un anno in più di tempo per presentare la SCIA senza incorrere nelle sanzioni previste dal DPR 151 stesso. Ciò non toglie che nel frattempo, i titolari devono approntare le minime misure di sicurezza antincendio necessarie per compensare il rischio attualmente presente nello svolgimento dell’attività.

Nuove attività prevenzione incendi

Il DPR 151/2011 ha introdotto una serie di nuove attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ricollegabili essenzialmente a contesti che presuppongono situazioni di affollamento (es. club privati, campeggi) o di rischio particolarmente elevato.

Nello specifico, si riferiscono:
– ad alcune infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, grandi stazioni ferroviarie e marittime, interporti, grandi gallerie ferroviarie e stradali, metropolitane);
– attività a rischio specifico, quali quelle di demolizioni dei veicoli, frequentemente interessati da incendi di grandi dimensioni;
– grandi complessi terziari o per il terziario;
– strutture turistico-ricettive all’aria aperta come i campeggi e i villaggi turistici con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Tali attività sono soggette ai controlli di prevenzione incendi che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Certificato di prevenzione incendi per caldaie

Il DPR 151/2011 stabilisce la nuova disciplina sulla prevenzione incendi, inserendo qualche semplificazione per la richiesta dell’autorizzazione dei Vigili del Fuoco sugli impianti termici di riscaldamento.

Infatti l’attività n. 91 del vecchio DM 16/02/1982, che si riferiva ad “Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h”, è stata sostituita dalla n. 74 del DPR 151/2011.

La voce n. 74 del nuovo regolamento riporta “Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW”.

La valutazione sull’obbligo del certificato di prevenzione incendi è effettuata sempre in funzione della potenzialità del generatore di calore, ma è suddivisa nelle seguenti tre categorie che comportano un iter procedurale differente per la presentazione delle domande ai Vigili del Fuoco:
A – da 116 kW fino a 350 kW;
B – oltre 350 kW e fino a 700 kW;
C – oltre 700 kW.

Nuovo regolamento di prevenzione incendi

Il Decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 stabilisce il nuovo regolamento che disciplina i procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, introducendo una serie di importanti novità nel settore delle autorizzazioni dei Vigili del Fuoco. Innanzitutto dalla data di entrata in vigore del DPR 151/2011 è abrogato il Decreto del Ministro dell’interno del 16 febbraio 1982, sulla determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

Il DPR 151/2011 individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, all’esistenza di specifiche regole tecniche, all’esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Gli enti ed i privati responsabili per le attività categorie A, B e C sono tenuti, prima dell’inizio dell’attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, a presentare l’istanza al competente Comando dei Vigili del Fuoco.

Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. Inoltre l’ufficio di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco effettua controlli, disposti anche a campione, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

In aggiunta i titolari responsabili delle attività categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Certificazione di resistenza al fuoco

La certificazione di resistenza al fuoco deve essere predisposta per gruppi di elementi riconducibili ad un elemento tipo. L’individuazione degli elementi tipo, per i quali si redige la certificazione, deve tenere conto delle effettive differenze funzionali degli elementi costruttivi che rappresentano (elementi portanti, separanti, portanti e separanti), di quelle tipologiche (travi, pilastri, solai, muri, ecc.), di quelle costruttive (elementi di acciaio, di calcestruzzo, di laterizio, di legno, ecc.), della metodologia di valutazione adottata (sperimentale, analitica, tabellare) e della classe di resistenza al fuoco richiesta.

La relazione deve almeno contenere: la descrizione dell’elemento tipo comprensiva delle dimensioni significative, dei materiali componenti, dello schema statico (se elemento strutturale) e dei sistemi protettivi se presenti, l’indicazione dei riferimenti tecnici a supporto delle valutazioni i dati tecnici ritenuti essenziali per la riproducibilità della valutazione, la classificazione determinata. Per quanto attiene ai riferimenti tecnici a supporto indicare:
– METODO SPERIMENTALE: gli estremi del rapporto di prova (se redatto in conformità alla Circolare n. 91 del 14/09/1961) ovvero gli estremi del rapporto di classificazione (se redatto in conformità al DM 16/02/2007) e dell’eventuale fascicolo tecnico reso disponibile dal produttore. Con questo metodo la valutazione dimostra l’applicabilità del risultato di prova all’elemento tipo in esame.
– METODO ANALITICO: gli estremi delle norme di calcolo adottate e gli estremi della qualificazione sperimentale dei sistemi protettivi se presenti. Se invece la prestazione dell’eventuale protettivo è determinata con riferimento alle norme di calcolo, il produttore dovrà dichiarare che il sistema protettivo garantisce le prestazioni definite nelle suddette norme, nonché i requisiti di aderenza e coesione per tutto il tempo necessario.
– METODO TABELLARE: le tabelle dell’allegato D del DM 16/02/2007 cui si fa riferimento.

Sportello rapido Vigili Fuoco

Questi sono gli orari di apertura dell’ufficio di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco.
Pratiche ordinarie: Lunedì e Giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Sportello rapido: Lunedì e Giovedì, dalle ore 14.45 alle ore 16.45

La mattina è possibile trattare tutte le richieste ed informazioni, mentre il pomeriggio solo le istanze riservate allo Sportello Rapido, qui sotto specificate:
– Rinnovo CPI ai sensi dell’articolo 4 dle DPR 37/1998, presentando l’originale del certificato
– Domande di esame di progetto per le seguenti attività:
• distributori di carburante
• impianti termici < 580 kW
• edifici con altezza in gronda < 35 metri
• autorimesse con < 50 veicoli
• gruppi elettrogeni < 350 kW
• depositi di GPL < 5 mc
• ascensori e montacarichi