Denuncia ISPESL di centrale termica

Il titolo II del Decreto Ministeriale 01/12/1975 si riferisce ai generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica, e stabilisce i requisiti di prevenzione degli infortuni.

Infatti i generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, con potenzialità globale dei focolai superiore a 34,89 kW (30.000 kcal/h), devono essere realizzati dal costruttore ed installati in modo che ne sia assicurata la stabilità nelle condizioni di massima pressione di esercizio alla quale sono destinati a funzionare.

Per ogni impianto realizzato con uno o più generatori di calore, deve essere presentata la denuncia allorché è effettuata una nuova installazione oppure sono apportate modifiche interessanti ai dispositivi di sicurezza e di protezione dei generatori. Le denunce devono essere fatte dall’installatore e debbono pervenire all’INAIL (ex-ISPESL) prima che si inizi la costruzione e modifica dell’impianto. Nei casi prescritti l’installatore deve presentare, unitamente alla denuncia, il progetto firmato da un ingegnere o altro tecnico abilitato a norma delle disposizioni in vigore. L’INAIL (ex-ISPESL) provvede all’esame della rispondenza del progetto alle presenti norme, comunicandone le risultanze al richiedente.

Ogni cinque anni, gli impianti centralizzati installati in edifici condominiali per i quali esista, a norma dell’art. 1129 del codice civile, l’obbligatorietà della nomina dell’amministratore oppure aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW (100.000 kcal/h), devono
essere sottoposti da parte dell’INAIL (ex-ISPESL) ad una verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo.