Attestato Energetico come dichiarazione sostitutiva

Il Certificato Energetico diventa una dichiarazione sostitutiva ed ai sensi del DPR 445/2000 va allegata anche la copia della carta d’identità del Certificatore Energetico abilitato.
Tutto ciò per garantire i requisiti di indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, che all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.
L’Attestato di Certificazione Energetica “ACE” ha il valore di un atto pubblico, con la responsabilità diretta civile e penale del tecnico che lo firma, ai sensi dell’articolo 481 del codice penale che cita: “Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”.