Agibilità ed abusi edilizi

Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. Tale definizione è chiaramente indicata nell’art. 24 del DPR 380/2001. Pertanto, ai fini del rilascio del certificato, assumono rilievo tutti gli aspetti (sicurezza, igiene e sanità, risparmio energetico) che concorrono a rendere utilizzabile l’opera (Agibilità ed abusi edilizi).

Le opere abusive che possiedano i necessari requisiti, su richiesta dell’interessato, devono essere dichiarate agibili. Si dovrà allegare all’istanza tutti gli atti prescritti dalla vigente normativa, ad eccezione di quelli che sia impossibile produrre a motivo del carattere abusivo. L’impossibilità di presentare tutta la documentazione prescritta comporterà l’impossibilità di utilizzare il silenzio-assenso.

Il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità ha un proprio corso, assolutamente indipendente dalle procedure sanzionatorie per abusi edilizi.