Rinnovabili al 50%

Dal 01/01/2018 parte finalmente l’obbligo di coprire con fonti rinnovabili il 50% dei consumi energetici dei nuovi edifici e di quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Dopo le numerose proroghe degli anni precedenti, il DLgs 28/2011 sulle energie rinnovabili è applicato integralmente.
Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 50% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. Ciò è valido per tutti gli edifici realizzati o ristrutturati in base a titoli abilitativi presentati dal 01/01/2018.
Non è possibile utilizzare impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica. È necessario sfruttare l’energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili: eolica, solare, aerotermica (nell’aria), geotermica (nel terreno), idrotermica (nell’acqua), oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas di depurazione e biogas.
Per i titoli abilitativi richiesti entro il 31/12/2017 la percentuale di rinnovabili è il 35%.
Non rientrano in questo ambito gli edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento per i servizi di riscaldamento e d’acqua calda sanitaria.

Rinviato al 2018 l’obbligo del 50% di fonti rinnovabili

Rinviato al 2018 l’obbligo del 50% di fonti rinnovabili . Il decreto legge Milleproroghe 2017 ha posticipato le scadenze fissate dal DLgs 28/2011 (decreto rinnovabili) sull’obbligo di utilizzo di rinnovabili per le nuove costruzioni o in caso di grandi ristrutturazioni.
In particolare, il Milleproroghe ha stabilito che anche per il 2017 gli impianti alimentati da fonti rinnovabili dovranno coprire almeno il 35% del fabbisogno energetico (riscaldamento, raffrescamento estivo e produzione di acqua calda sanitaria).
È stato dunque posticipato al 01/01/2018 l’aumento della copertura al 50% dell’obiettivo di rinnovabili termiche per i nuovi edifici e le ristrutturazioni rilevanti, che decorrerà sulla base dei titoli.

Mantenuto l’obbligo del 35% sulle rinnovabili

01/06/2014

La Camera ha annullato la modifica del Senato sul Decreto Milleproroghe che stava per far slittare dal 01/01/2014 al 01/01/2015 l’obbligo di prevedere, per i progetti di edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, pena il diniego del titolo edilizio.
Attualmente il DLgs 28/2011 prevede la percentuale minima di rinnovabili al 35% dei consumi.

Rinnovabili nei nuovi edifici

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Dicembre 2013 (Anno X – Numero 11) intitolato “Rinnovabili nei nuovi edifici”.

Negli edifici di nuova costruzione deve essere prevista l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la copertura dei consumi dovuti al riscaldamento, alla produzione di acqua calda sanitaria, all’elettricità ed al raffrescamento, come indicato nel DLgs 28/2011. Ma quali sono le percentuali di energia che si devono garantire con le fonti rinnovabili? E come si traducono in termini pratici?

Cosa sono le fonti rinnovabili?
Le fonti rinnovabili sono l’energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, oceanica, idraulica, la biomassa, il gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione ed il biogas, insomma le fonti diverse dai combustibili fossili quali il petrolio, il gas metano ed il carbone.

Quando sono obbligatorie?
I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti devono prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili. L’inosservanza di questo obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. Nelle zone ricadenti nel centro storico, per evidenti motivazioni tecniche, le soglie percentuali richieste sono dimezzate. Queste disposizioni non si applicano agli edifici espressamente vincolati dal codice dei beni culturali e del paesaggio, visto che tali prescrizioni possono implicare un’alterazione incompatibile con i loro caratteri storici e artistici.

Quali sono le percentuali da rispettare?
Il 50% dell’energia necessaria per la produzione d’acqua calda sanitaria deve essere coperta tramite il ricorso all’energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Inoltre, un ulteriore percentuale dell’energia consumata dall’edificio (per l’acqua calda, il riscaldamento e il condizionamento) deve provenire da fonti rinnovabili:
– il 20% se il titolo edilizio è richiesto dal 31/05/2012 al 31/12/2013;
– il 35% se il titolo edilizio è richiesto dal 01/01/2014 al 31/12/2016;
– il 50% se il titolo edilizio è richiesto dal 01/01/2017.
Non è possibile installare impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica.

Quanta energia elettrica per ogni edificio?
Il DLgs 28/2011 obbliga la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili che producono energia elettrica, ed in particolare per ogni 100 m2 di superficie in pianta dell’edificio devono essere installati almeno questo numero di pannelli solari fotovoltaici:
– n. 5 pannelli (1,2 kW ) dal 31/05/2012 al 31/12/2013;
– n. 6 pannelli (1,5 kW ) dal 01/01/2014 al 31/12/2016;
– n. 8 pannelli (2,0 kW ) dal 01/01/2017.

Quanti pannelli fotovoltaici e termici servono?
L’appartamento di un edificio realizzato nel 2015 in classe energetica C avrà un consumo di energia totale pari a circa 7.600 kWh/anno, ciò significa che dovranno essere previsti impianti da fonte rinnovabile per produrre 3.660 kWh/anno, che in termini pratici corrisponderebbero a n. 7 pannelli solari fotovoltaici (10 m2 pari a 1.800 kWh/anno) e n. 2 pannelli solari termici (4 m2 pari a 1860 kWh/anno) per ogni unità immobiliare del fabbricato. Questi dovranno essere disposti sui tetti degli edifici, aderenti o integrati nella coperutra, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Nel caso di impossibilità tecnica ad ottemperare a tali disposizioni, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio che risulti inferiore del 25% rispetto al limite di legge obbligatorio ai sensi del DLgs 192/2005.

Aggiornamento sulle detrazioni fiscali!
E’ stata appena pubblicata la legge di stabilità che proroga fino al 31/12/2014 l’Ecobonus, cioè le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Il bonus decresce al 50% nel 2015 fino a tornare al 36% nel 2016. Nei condomini le spese sostenute fino al 30/06/2015 saranno detraibili al 65%, mentre quelle effettuate fino al 30/06/2016 usufruiranno del bonus al 50%.
E’ prorogata a tutto il 2014 anche la detrazione del 50% sulle ristrutturazioni edilizie e sul bonus mobili. Le spese sostenute nel 2015 saranno agevolate con una detrazione fiscale del 40%. Nel 2014 e nel 2015 il tetto di spesa agevolabile resterà fermo a 96.000 euro. A partire dal 2016 il bonus tornerà invece all’aliquota ordinaria del 36% e il tetto di spesa scenderà a 48.000 euro.

Obbligo Fonti rinnovabili 2011

Il comma 289 dell’articolo 1 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) vincolava i regolamenti edilizi a prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il comma 1-octies dell’articolo 29 della Legge di conversione 14/2009 del DL 207/2008 (Milleproroghe) posticipa al 01/01/ 2010 la scadenza del 01/01/2009 entro la quale i regolamenti edilizi comunali avrebbero dovuto vincolare il rilascio del permesso di costruire, per gli edifici di nuova costruzione, all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La legge di conversione del DL 194/2009 (Milleproroghe) differisce nuovamente dal 01/01/2010 al 01/01/2011 la scadenza entro la quale il permesso di costruire per i nuovi edifici è subordinato all’installazione di impianti da fonti rinnovabili (Obbligo Fonti rinnovabili 2011).

Una bozza di Decreto Legislativo del Consiglio dei Ministri sulla promozione delle fonti rinnovabili, attuativo della Direttiva 2009/28/CE, che definisce gli strumenti, gli incentivi e le norme per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 in materia di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, ritorna sull’argomento.

L’articolo 9 di questo provvedimento disciplina l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. Nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti dovranno essere utilizzate fonti rinnovabili per soddisfare i consumi di calore, elettricità e per il raffrescamento secondo le seguenti percentuali:
a) il 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata entro il primo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
b) il 30% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata entro l’anno successivo a quello indicato alla lettera a);
c) il 40% quando il titolo edilizio è rilasciato entro l’anno successivo all’anno indicato alla lettera b);
d) il 50% quando il titolo edilizio è rilasciato entro l’anno successivo all’anno indicato alla lettera c).