Chiarimenti sulla Contabilizzazione del calore

Il Ministero ha pubblicato a giugno 2017 alcuni chiarimenti sulla contabilizzazione del calore.
Il 30 giugno 2017 infatti era il termine ultimo per l’installazione dei sistemi di misurazione del calore negli edifici con riscaldamento centralizzato.
L’obbligo, nato con la direttiva europea sull’efficienza energetica 2012/27/UE, è stato recepito in Italia con il DLgs 102/2014. L’obiettivo è quello di misurare il calore consumato da ogni singolo appartamento, ripartire le spese di gas in base agli effettivi prelievi di calore, ed ottenere un risparmio energetico.
Devono essere installati i contabilizzatori di calore e le valvole termostatiche in ogni abitazione. Per gli impianti a diramazione orizzontale si prevede l’installazione di contacalore individuali dei consumi all’ingresso di ogni unità immobiliare. Mentre per gli impianti a colonna verticale si ricorrere all’installazione di ripartitori elettronici: rilevatori di consumi in corrispondenza di ciascun radiatore delle unità immobiliari.
La suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento deve essere realizzata in base alla norma tecnica UNI 10200.
Il DL 244/2016 (Milleproroghe 2017) ha prorogato al 30/06/2017 il termine ultimo per l’installazione delle termovalvole. Il mancato adeguamento a tale obbligo può comportare sanzioni dai 500 ai 2.500 euro per appartamento.
Link del Ministero sui Chiarimenti.

Contabilizzazione del calore

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Ottobre 2016 (Anno XIII – Numero 9) intitolato “Contabilizzazione del calore”.

E’ ormai prossima la scadenza per ottemperare all’obbligo della contabilizzazione del calore negli impianti di riscaldamento condominiali, fissata per l’appunto al 31/12/2016. Allora torno sull’argomento per chiarire i dubbi su questo nuovo adempimento.
Cosa è?
La contabilizzazione del calore è un sistema tecnico che consente la misurazione dell’energia fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Accanto a questo serve affiancare un sistema di termoregolazione che consente all’utente di regolare anche la temperatura desiderata nell’abitazione (cronotermostato oppure valvole termostatiche).
A cosa serve?
La contabilizzazione del calore e la termoregolazione sono importanti per favorire il contenimento e la riduzione dei consumi energetici, attraverso il conteggio del calore utilizzato in ogni appartamento, e la giusta suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun utente. Il risparmio d’energia deriverà da un utilizzo giudizioso del riscaldamento, in base alle vere necessità del soggetto (non si vedranno più case riscaldate ma vuote), e da un migliore controllo della temperatura ambiente (non si avranno più termosifoni accesi con le finestre aperte). Tutto queste motivazioni sono assolutamente ragionevoli e intelligenti, poiché l’energia non cade dal cielo e le risorse energetiche non sono illimitate.
Come funziona?
Negli edifici con distribuzione a montanti orizzontali si devono montare dei contacalore (contabilizzazione diretta), dispositivi posti sul pianerottolo che intercettano le tubazioni del riscaldamento che entrano nell’abitazione e misurano precisamente il calore prelevato dal singolo utente; questi sono collegati ad un cronotermostato interno che manovra la valvola motorizzata nel contacalore, aprendo o chiudendo il flusso dell’acqua di riscaldamento in base alla temperatura che rileva nell’ambiente.
Mentre nei fabbricati con distribuzione a montanti verticale si devono installare i ripartitori di calore (dispositivi elettronici che stimano il calore prelevato dall’utente – contabilizzazione indiretta) su ogni singolo radiatore insieme alle valvole termostatiche per il controllo della temperatura ambiente; in questi casi è necessario prevedere nella centrale termica una pompa di circolazione ad inverter (a portata variabile), che possa facilmente adeguarsi alle enormi differenze di portata d’acqua calda richiesta dal condominio nelle varie situazioni.
Ripartizione delle spese
L’utente è tenuto a pagare un addebito corrispondente alla quantità di calore volontariamente prelevata dall’impianto centralizzato per soddisfare le esigenze di temperatura del proprio alloggio (consumo volontario), e d’altra parte non può esimersi dal pagamento di una quota corrispondente alla quantità di calore dispersa dall’impianto al fine di rendere disponibile il servizio (consumo involontario). Il consumo volontario è misurato dai contacalore o dai ripartitori, manovrati dagli utenti in base ai loro desideri, mentre il consumo involontario è suddiviso con i nuovi millesimi di fabbisogno energetico (non è possibile utilizzare i millesimi di proprietà), con l’intento di ripartire tali costi proporzionalmente alle dispersioni di calore di ogni abitazione, attribuendo magior valore alla classe energetica dell’abitazione. Attenzione: il fabbisogno energetico dell’abitazione è calcolato sulla sua configurazione iniziale, appena costruita, ignorando le modifiche successivamente apportate, poiché queste influenza invece direttamente il consumo volontario (se si esegue un isolamento in intercapedine con polistirolo, questo diminuisce i consumi misurati dai ripartitori).
Condominio e contablizzazione
Il condominio deve predisporre un sistema di contabilizzazione del calore entro il 31/12/2016 per suddividere i consumi di riscaldamento in maniera equa tra i condomini. In questo senso è consigliabile seguire la seguente procedura:
1. l’amministratore informa l’assemblea;
2. incarico ad un tecnico per il progetto;
3. richiesta delle offerte agli installatori;
4. esecuzione delle opere;
5. il tecnico presenta il sistema;
6. lettura a metà stagione.

Temine per la contabilizzazione del calore

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Dicembre 2015 (Anno XII – Numero 11) intitolato “Temine per la contabilizzazione del calore”.

La scadenza per eseguire i lavori di contabilizzazione del calore negli impianti di riscaldamento condominiali esistenti si sta avvicinando velocemente, infatti il termine ultimo, dopo diverse proroghe, è il 31 dicembre 2016. Ho parlato della contabilizzazione del calore in un precedente articolo, ora vediamo quando l’obbligo entra in vigore per tutti gli edifici condominiali!

Normativa
L’iter legislativo, come spesso succede, è estremamente lungo ed articolato. Infatti parte da molto lontano, già la legge 10/1991 parlava di sistemi di regolazione e misurazione del calore prodotto dalle caldaie condominiali. La trafila di norme continua con il DPR 551/1999 che modifica il DPR 412/1993, poi continua con il DPR 59/2009 ed il DPR 74/2013, per terminare con il DLgs 102/2014, senza tenere conto delle leggi regionali quali la DCR 66/2009, la LR 9/2009, la LR 7/2014 e le diverse proroghe regionali della scadenza fissata inizialmente al 31/12/2011 per i Comuni di Roma e Frosinone, ed al 31/12/2014 per il restante territorio regionale. Infine vi sono le direttive 2002/91/CE e 2012/27/UE.

Qual è l’obbligo?
Il DLgs 102/2014 all’articolo 9 comma 5 lettera b, nei condomini con un impianto di riscaldamento centralizzato, sancisce l’obbligo di installare entro il 31/12/2016 i contatori individuali di piano per misurare l’effettivo consumo di calore per ciascuna unità immobiliare. Nei casi in cui non si possa usare un gruppo di misura per ogni appartamento (articolo 9 comma 5 lettera c), si ricorre all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore individuali (contacalorie) per misurare il consumo di calore su ogni radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dell’edificio. A dire il vero, la regione Lazio ha posticipato la data di scadenza al 01/09/2017, ma continua a valere il termine nazionale del 31/12/2016, infatti il decreto legislativo è una legge di rango superiore e non prevede alcuna clausola di cedevolezza.

Deroghe
L’obbligo di installare i contatori individuali vale nella misura in cui sia tecnicamente possibile (distribuzione orizzontale a zona). Eventuali casi di impossibilità tecnica all’installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in un’apposita relazione tecnica del progettista. Allo stesso modo l’obbligo di montare i contacaolorie è valido salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. La relazione tecnica di un tecnico abilitato deve dimostrare che l’installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.

Sanzioni
Il condominio che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione individuali, per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno dell’unità immobiliare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro.

Opinione tecnica
La contabilizzazione del calore nei nuovi edifici è semplice da realizzare e molto utile (riduzione consumi gas), mentre risulta spesso tecnicamente inutilizzabile per gli edifici esistenti (colonne verticali), inoltre resta il dubbio sull’effettiva convenienza economica del costo dei lavori rispetto alla reale riduzione dei consumi di energia.
L’impianto termico condominiale è sicuramente conveniente, molto meglio dell’autonomo, poiché risolve il problema del riscaldamento con una sola caldaia ed un unico impianto gas, una sola canna fumaria ed un unico locale tecnico. Tutto questo senza considerare che le caldaie professionali consumano meno di quelle piccole, hanno bisogno di un unico servizio di manutenzione e sono più sicure rispetto alla gestione di una moltitudine di piccoli impianti termici autonomi.