Ecobonus del 65%

Le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico degli edifici è stata prorogata fino al 31/12/2016.
Rammentiamo quali sono le spese detraibili:
– isolamento termico dell’edificio;
– schermature solari;
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
– lavori di adeguamento antisismico degli edifici.
La detrazione è estesa anche all’acquisto, installazione e messa in opera degli impianti domotici. Addirittura, per i lavori sulle parti comuni degli edifici, i condomini potranno cedere la loro quota di detrazione alle stesse imprese esecutrici, le cui modalità saranno definite con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sono usufruibili anche dagli IACP, Istituti Autonomi Case, Popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 01/01/2016 al 31/12/2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Detrazione del 65%

01/12/2014

Le detrazioni del 65% introdotte dalla Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sono prorogate dalla Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) fino al 31/12/2014. L’agevolazione è articolata in questo modo:
– 65% delle spese sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2014
– 50% delle spese sostenute dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Invece per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, o che interessano tutte le unità immobiliari del condominio, la detrazione è pari:
– al 65% delle spese sostenute tra il 06/06/2013 ed il 30/06/2015
– al 50% delle spese sostenute tra il 01/07/2015 ed il 30/06/2016

Bonus ristrutturazioni

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida fiscale 2012 per le agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie, istruzioni rese necessarie a seguito delle novità normative, in particolare la messa a regime del bonus fiscale per effetto della Manovra Salva-Italia.

Si ricordano le novità introdotte nel 2011:
– abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;
– riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare;
– eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori;
– facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile;
– obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali;
– estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Proroga detrazioni edilizie

Le detrazioni fiscali del 55% sulle spese per la riqualificazione energetica degli edifici sono prorogate fino al 30/06/2013.

Il Decreto Legge 22/06/2012 n. 83 (c.d. “Decreto Sviluppo”) pubblicato sul S.O. n. 129 alla G.U. n. 147 del 26/06/2012 proroga al 30/06/2013 le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici ma l’aliquota scenderà al 50% dal 01/01/2013.

Inoltre lo stesso emendamento proroga al 30/06/2013 le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e aumenta l’aliquota al 50% dal 26/06/2012. Infine riammette a far data dal 01/01/2012 al beneficio del bonus del 36% (50% dal 26/06/2012) le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici e allo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia.

Il bonus sale dal 36% al 50% ma solo per un periodo limitato, utile ad incentivare gli investimenti privati per contribuire alla ripresa economica. Le detrazioni saranno infatti maggiorate fino al 30/06/2013, mentre dal primo luglio si tornerà automaticamente alla vecchia normativa, con percentuali di sconto fiscale che scenderanno nuovamente al 36%, così come il tetto di spesa, che dai 96.000 euro del decreto sviluppo tornerà a 48.000 euro.

Detrazioni 55% per il 2012

Il Decreto Salva Italia proroga a tutto il 2012 gli incentivi già vigenti sul 55%, annunciando nel contempo che dal 2013 detti incentivi saranno sostituiti con le detrazioni fiscali del 36%, già ora utilizzate per le ristrutturazioni edilizie, e saranno disciplinati dal nuovo articolo 16-bis aggiunto dalla Manovra Salva Italia al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR – DPR 917/1986).

Infatti il Decreto Legge 201/2011 coordinato con la Legge di Conversione 214/2011, e precisamente nell’articolo 4 modifica l’articolo 1 comma 48 della Legge 220/2010, sostituendo alle parole “31 dicembre 2011” la seguente dicitura: “31 dicembre 2012”. Infine sempre nell’articolo 4 comma 5 specifica che le disposizioni entrano in vigore il 01/01/2012.

Infine è stato aggiunto agli interventi agevolabili la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Detrazioni 55% per pavimenti

La Risoluzione 283/E dell’Agenzia delle Entrate, riguardo le detrazione del 55% per spese relative ad interventi di risparmio energetico (art. 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) fornisce alcune indicazioni in relazione alla detraibilità delle spese per il pavimento.

L’agevolazione riguarda lo smontaggio e la dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, nonché con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Al riguardo, con la circolare n. 36 del 31 maggio 2007 la scrivente ha precisato che “tra le spese ammesse alla detrazione del 55% possono ritenersi comprese anche quelle sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico”.

L’Agenzia delle Entrate precisa che l’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato, ed esula dalle sue competenza.

Inoltre sottolinea che la detrazione non compete con riferimento alle spese di rifacimento di tutti i pavimenti, né per quelle sostenute per la dismissione del vecchio pavimento o per lo smaltimento del materiale relativo al vecchio pavimento.

Infine l’Agenzia delle Entrate fa presente che in relazione alle spese per cui non compete la detrazione del 55 per cento (55%) il contribuente potrà fruire, ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa, della detrazione del 36 per cento (36%) delle spese di ristrutturazione, di cui all’art. 1 della Legge 449/1997 e successive modificazioni.

Detrazione del 55% in dieci anni

La detrazione fiscale del 55% dall’imposta lorda, introdotta in forza della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), per lavori di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (commi 344-349), prorogata fino al 31/12/2010 con il comma 20 articolo 1 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), è nuovamente prolungata fino al 31/12/2011 con la bozza della Legge di Stabilità 2011.

Per accedere alle detrazioni è necessario rispettare i più restrittivi valori limite (rispetto il DLgs 192/2005) della trasmittanza termica specificati nel DM 11/03/2008 e modificati dal DM 26/01/2010, e seguire la procedura indicata dal DM 19-02-2007 coordinato con DM 26-10-2007 e DM 07-04-2008 e DM 06-08-2009.

La metodologia per la certificazione energetica degli edifici è indicata dal DLgs 192/2005 come modificato dal DM 311/2006, coordinato con la Legge 133/2008, il DPR 59/2009, il DM 26/06/2009, il DLgs 56/2010.

La detrazione dovrà essere spalmata su dieci anni anziché su cinque. Non cambiano invece i tetti di spesa, le percentuali di detrazione e gli interventi ammessi.