Ritenuta 10% su detrazioni 36% e 55%

L’articolo 25 del Decreto Legge 78/2010 (manovra economica), a decorrere dal 01/07/2010, ha introdotto l’obbligo per le banche e le Poste Italiane SpA, destinatarie dei bonifici di pagamento delle spese per le quali sono riconosciute la detrazione IRPEF del 36% e del 55%, di operare una ritenuta fiscale del 10% a titolo d’acconto delle imposte dovute dall’impresa destinataria del pagamento (Ritenuta 10% su detrazioni 36% e 55%).

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento prot. 94288/2010 che regola le procedure operative per da seguire per l’esecuzione delle ritenute alla fonte, infatti le banche e le Poste Italiane SpA sono tenute ai seguenti adempimenti:
1. versare la ritenuta utilizzando l’apposito codice tributo;
2. certificare al beneficiario l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
3. indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate.

Per il contribuente che effettua il bonifico, quindi, non è previsto nessun ulteriore onere: dovrà effettuare i bonifici indicando gli estremi fiscali del beneficiario e dell’ordinante, come già previsto attualmente.