Autorizzazioni per le centrali termiche

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Settembre 2013 (Anno X – Numero 8) intitolato “Autorizzazioni per le centrali termiche”.

I documenti necessari per l’installazione e la conduzione di un impianto termico variano in base alla sua dimensione e configurazione, per questo qui sotto si forniscono precise indicazioni sui casi in cui sono obbligatorie le diverse autorizzazioni.

Chi deve redigere la dichiarazione di conformità dell’impianto termico?
La ditta realizzatrice. Al termine dei lavori, dopo le indispensabili verifiche sulla efficienza e funzionalità dell’impianto, il responsabile tecnico dell’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità, a cui è allegato lo schema dell’impianto con la descrizione funzionale ed effettiva dell’opera eseguita, ai sensi del DM 37/2008.

Quando si deve redigere il progetto dell’impianto gas?
Solo in alcuni casi. Il DM 37/2008 prescrive l’obbligo del progetto dell’impianto gas a servizio delle caldaie, nel caso di nuova installazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti per la distribuzione ed utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW. Il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica.

Quando è richiesto il progetto dell’impianto termico?
Il progetto dell’impianto di riscaldamento, con il dimensionamento della caldaia, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali è prescritto dal DM 37/2008 solo in presenza di canne fumarie collettive ramificate.
Qui entra in gioco anche il DLgs 192/2005, che prescrive la relazione tecnica ai sensi della Legge 10/1991 nel caso di installazioni di impianti con potenze nominali del focolare maggiori di 100 kW, nella quale si esegue una diagnosi energetica dell’edificio con l’individuazione degli interventi di riduzione della spesa energetica, si indicano i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e sulla base della quale sono determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare.

In quali casi serve la denuncia all’INAIL?
Per tutti i generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso a servizio di impianti di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione e con potenzialità globale dei focolai superiore a 30.000 kcal/h, ai sensi del DM 01/12/1975 (titolo II).

Quali sono i principali componenti INAIL?
Le prescrizioni richieste agli impianti termici dalla regola tecnica del 2009, ai sensi del DM 01/12/1975, dipendono dal tipo di espansione (vaso aperto o chiuso), dal combustibile (gas, liquido o solido) e dall’utilizzo del calore (scambiatori, cogenerazione, pannelli solari, ecc..), ma in generale devono essere provvisti dei seguenti dispositivi di sicurezza:
– vaso di espansione e targa generatore;
– valvola di sicurezza e di scarico termico;
– tubo di sicurezza e di carico;
– tubo troppo pieno e sfiato;
– termostato di regolazione e di blocco;
– pressostato di blocco;
– dispositivo di protezione livello minimo;
– canna fumaria con foro d’ispezione;
– termometro con pozzetto di controllo;
– manometro con rubinetto di controllo.

Quando si richiede il parere ai Vigili del Fuoco?
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è obbligatoria per tutti gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW, ai sensi del DPR 151/2011 (attività n. 74).

Quali sono le disposizioni base di prevenzione incendi?
Tutti gli impianti termici con portata termica complessiva maggiore di 30.000 kcal/h devono rispettare, come richiesto dal DM 12/04/1996, le successive regole tecniche:
– valvola esterna di interruzione del combustibile;
– sezionatore esterno dell’energia elettrica;
– superficie di aerazione dei locali;
– resistenza al fuoco delle strutture (REI 60);
– dichiarazione di conformità degli impianti;
– segnaletica di sicurezza ed estintori;
– altezza locale ed accessibilità al generatore.

Parere Vigili Fuoco

Il certificato di prevenzione incendi e la denuncia di inizio attività sono stati soppiantati dalla Segnalazione Certificata di Inizio attività con il nuovo DPR 151/2011. Inoltre il DM 07/08/2012 ha definito le procedure per la presentazione delle istanze ai Vigili del Fuoco, individuando nel professionista antincendio una figura professionale specializzata. Infatti costui è un professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze, ed è iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del DLgs 139/2006.

Per presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (articolo 4 del DM 07/08/2012), l’Attestazione di rinnovo periodico di conformita’ antincendio (articolo 5 del DM 07/08/2012) e l’Istanza di deroga (articolo 6 del DM 07/08/2012) è necessario allegare una serie di dichiarazioni e certificazioni su:
– prodotti ed elementi costruttivi portanti e/o separant i classificati ai fini della resistenza al fuoco (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);
– prodotti e materiali classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e dispositivi di apertura delle porte.

Tale documentazione deve essere a firma di un professionista antincendio.

Permesso Vigili Fuoco per strutture ad uso terziario ed industriale

L’attività n. 89 del vecchio DM 16/02/82 su “Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti” è stata sostituita dalla n. 73 del nuovo DPR 151/11 su “Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.”

Quindi dal 07/10/2011 sono soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco non solo gli uffici, ma tutti i complessi edilizi ad uso terziario oppure industriale che presentano più di 300 unità, ovvero una superficie complessiva maggiore di 5.000 m2.

I responsabili di queste attività devono richiedere la valutazione del progetto al comando locale dei Vigili del Fuoco per ottenere il parere preventivo favorevole, ed una volta eseguiti i lavori devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività.

La mancata presentazione del progetto e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai Vigili del Fuoco comporta sanzioni sia amministrative che penali sino alla sospensione dell’attività