Box esterni

I box esterni per le autovetture, cioè i garage con accesso diretto da spazio a cielo libero, devono rispettare le norme di sicurezza antincendio del titolo 2 (anziché quelle più severe del titolo 3) del DM 01/02/1986, come specificato al punto 1.2.0, valido anche per le autorimesse con numero di autoveicoli non superiore a 9.
Il punto 2.1 richiede che la parete di suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno del tipo REI 30. Inoltre ogni box deve disporre di superfici d’aerazione realizzate con aperture permanenti, in alto ed in basso, con area non inferiore ad 1/100 di quella in pianta.
Le autorimesse miste o isolate, a box affacciantisi su spazio a cielo libero, non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco (Lettera Circolare n. 1800/4108 del 1/2/1988).

Autorimesse su spazio aperto

Le autorimesse su spazio aperto (terreni, giardini, cortili, prati) non sono tenute a depositare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia antincendio). Solo le autorimesse coperte sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del DPR 151/2011 (attività n. 75). Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati. Infine un piano pilotis può essere destinato ad autorimessa ma deve avere tale esclusiva destinazione, e pertanto non può essere utilizzato per il transito di persone in entrata ed uscita dall’edificio (Nota prot. n. P404/4108 sott. 22 del 11/4/2001).
Nonostante ciò, le autorimesse su spazio aperto devono rispettare il DM 01/02/1986, che richiede al paragrafo 7 l’installazione di n. 1 idrante ogni 100 autoveicoli (ma si riferisce a quelle sul terrazzo che possono essere assimilate a quelle all’aperto). Infatti una “Faq” dei Vigili del Fuoco chiarisce questo punto: “Le autorimesse all’aperto non sono inquadrate nel punto 75 dell’allegato al DPR n. 151 del 01/08/2011. Devono comunque essere rispettati, sotto la responsabilità del titolare dell’attività, la norma tecnica di riferimento (DM 01/02/1986) e gli obblighi gestionali.

Requisiti antincendio centrale termica Subiaco

Requisiti antincendio centrale termica Subiaco
Si pubblica qui sotto il progetto dei requisiti di prevenzione incendi redatto per una centrale termica sita a Subiaco.

Normativa di riferimento
Decreto Ministeriale 12/04/1996 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici a gas.

Oggetto della norma
Il decreto fornisce i requisiti di prevenzione incendi per gli impianti termici con portata complessiva maggiore di 35 KW alimentati da combustibili gassosi alla pressione massima di 0,5 bar. Più apparecchi termici alimentati a gas installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi

Requisiti di prevenzione incendi progettati
– Parete verso esterno di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro
– Apertura di aerazione permanente con superficie > di 3.000 cmq (30x100cm)
– Apertura di aerazione collocata a filo soffitto per evitare sacche di gas
– La posizione dei componenti deve permettere l’accessibilità per manutenzione
– Le strutture devono essere con materiale di classe A1 di reazione al fuoco
– Resistenza al fuoco delle strutture R60 e pareti REI 60
– Altezza del locale minima > di 2,0 m
– Accesso da spazio scoperto (piazzale privato)
– Porta di accesso in materiale di classe A1 di reazione al fuoco (ferro)
– Porta di accesso con congegno di autochiusura, e senso di apertura non vincolato
– Impianto gas in conformità alla UNI 11528:2014 e UNI 7129-1:2015
– Valvola di intercettazione manuale del gas a chiusura rapida 90° fuori il locale
– Impianto elettrico in conformità al DM 37/2008 e CEI 64-8
– Interruttore generale elettrico all’esterno dei locali
– Segnaletica obbligatoria (valvola gas, sezionatore, estintore, vietato accesso, ..)
– Estintore con capacità minima 21A 89BC
– Esercizio e manutenzione in conformità al DPR 74/2013

Adeguamenti di prevenzione incendi previsti
– sezionatore elettrico esterno
– valvola gas esterna e impianto gas in acciaio a vista
– dimensioni minime porta 0,6xH2 m (alzare porta) e congegno auto-chiusura porta
– apertura aerazione grigliata minima 3000 cmq (aumentare apertura)
– pannelli Supalux-S 12 mm della Eraclit per il pilastro, la trave e i muri (REI 60)
– segnaletica sicurezza (valvola gas, sezionaore elettrico, centrale termica, ..)
– estintore classe minima 21A 89BC

Parere Vigili Fuoco

Il certificato di prevenzione incendi e la denuncia di inizio attività sono stati soppiantati dalla Segnalazione Certificata di Inizio attività con il nuovo DPR 151/2011. Inoltre il DM 07/08/2012 ha definito le procedure per la presentazione delle istanze ai Vigili del Fuoco, individuando nel professionista antincendio una figura professionale specializzata. Infatti costui è un professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze, ed è iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del DLgs 139/2006.

Per presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (articolo 4 del DM 07/08/2012), l’Attestazione di rinnovo periodico di conformita’ antincendio (articolo 5 del DM 07/08/2012) e l’Istanza di deroga (articolo 6 del DM 07/08/2012) è necessario allegare una serie di dichiarazioni e certificazioni su:
– prodotti ed elementi costruttivi portanti e/o separant i classificati ai fini della resistenza al fuoco (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);
– prodotti e materiali classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e dispositivi di apertura delle porte.

Tale documentazione deve essere a firma di un professionista antincendio.