Istruttoria per agibilità

Il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità, come stabilito dal DPR 380/2001 articolo 25, segue queste fasi:
– entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il proprietario è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della necessaria documentazione:
– lo sportello unico comunica al richiedente, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 241/1990.
– entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di agibilità, il competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la documentazione della pratica;
– trascorso inutilmente questo termine, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’ASL. In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di 60 giorni.

L’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie è possibile se il progetto riguarda interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.

Il termine dell’istruttoria può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Silenzio assenso condono 2003

Legge 326/2003 (condono 2003) articolo 32 comma 37 prevede la formazione del silenzio-assenso, con effetti equivalenti alla sanatoria, trascorsi 24 mesi dalla data del 30 giugno 2005. È comunque necessario aver depositato entro il 30/09/2004 tutti i necessari allegati e documenti alla domanda di condono, quali:
– pagamento degli oneri di concessione;
– presentazione della documentazione di cui al comma 35;
– denuncia in catasto;
– denuncia ai fini dell’imposta comunale degli immobili;
– denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico (ove dovute).
Per la formazione del silenzio-assenso, nel caso di immobili soggetti a tutela, occorre il decorso del termine di 24 mesi dalla data di emanazione del parere favorevole da parte dell’autorità preposta alla tutela.
Per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione, la Corte Costituzionale ha fatto salva la possibilità per le leggi regionali di determinare limiti volumetrici sanabili in misura inferiore a quelli previsti dalla norma statale.
Se nei termini previsti l’oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all’articolo 40 della Legge 47/1985, e all’articolo 48 del DPR 380/2001.