Regole di prevenzione incendi alberghi

Il 23/08/2015 è entrato in vigore il DM 14/07/2015 sulle “Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50”.
Tali norme si applicano per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.
Le regole tecniche si applicano anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall’intervento e comportanti l’eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%.
Questo decreto ribadisce le indicazioni del DM 16/03/2012 sul ”Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell’art. 15, co. 7 e 8, del DL 216/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 14/2012, sull’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive”, e sollecita l’adeguamento degli alberghi alle disposizioni di prevenzione incendi.

Rinvio dell’adeguamento antincendio per le strutture turistico ricettive

L’articolo 11 del DL 150/2013 proroga i termini previsti per l’adeguamento obbligatorio delle strutture turistico ricettive alle disposizioni di prevenzione incendi. La nuova scadenza slitta al 31/12/2014, per le strutture con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del DM 09/04/1994, e che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con il DM 16/03/2012.
Le strutture interessate sono:
– Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;
– Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Parere Vigili Fuoco per campeggi

L’attività n. 84 del vecchio DM 16/02/1982 imponeva il controllo dei Vigili del Fuoco per le strutture turistiche e ricettive indicando genericamente gli “Alberghi, le pensioni, i motels, i dormitori e i complessi simili con oltre 25 posti-letto”.

Il nuovo DPR 151/2011 specifica dettagliatamente quali strutture sono soggette alle verifiche di prevenzione incendi inglobando tutti gli edifici quali “Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto”.

E’ necessario richiamare l’attenzione sull’inserimento della nuova categoria di “strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”. Precedentemente tali attività non erano contemplate nella lista di quelle soggette a controllo dei Vigili del Fuoco.

Dal 07/10/2011 i campeggi ed i villaggi turistici sono soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco se hanno una capacità ricettiva superiore a 400 persone.

I responsabili di tali strutture turistiche devono presentare il progetto e poi la segnalazione certificata di inizio attività al comando dei Vigili del Fuoco per avere l’autorizzazione all’esercizio.

La mancata presentazione del progetto o della SCIA al comando dei Vigili del Fuoco può implicare la sospensione dell’attività commerciale sino all’applicazione di sanzioni penali.