Istruttoria per agibilità

Il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità, come stabilito dal DPR 380/2001 articolo 25, segue queste fasi:
– entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il proprietario è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della necessaria documentazione:
– lo sportello unico comunica al richiedente, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 241/1990.
– entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di agibilità, il competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la documentazione della pratica;
– trascorso inutilmente questo termine, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’ASL. In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di 60 giorni.

L’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie è possibile se il progetto riguarda interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.

Il termine dell’istruttoria può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.