Terzo responsabile per impianti termici

Ai sensi dell’articolo 6 del DPR 74/2013 sui “Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva”, nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare maggiore di 350 kW, il terzo responsabile deve essere in possesso di una certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del DPR 207/ 2010 nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.