Controlli periodici di efficienza energetica

L’articolo 8 del DPR 74/2013 definisce la procedura per il controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici riguardante:
a) il generatore di calore;
b) i sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale;
c) i dispositivi di trattamento dell’acqua, dove previsti.
Si tratta del controllo dei fumi della caldaia, ossia la verifica del rendimento dell’impianto termico che deve essere superiore a quello limite di legge. La periodicità dei controlli è indicata nell’Allegato A al DPR 74/2013:
– ogni 2 anni per gli impianti domestici, a combustibile liquido o solido e con una potenza inferiore ai 100 kW (prima era annuale);
– ogni 4 anni per le caldaie alimentate a gas (prima era biennale).
I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:
a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del generatore di calore;
c) nel caso di interventi tali da poter modificare l’efficienza energetica.
Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di controllo di efficienza energetica, di cui una copia è trasmesso alla Regione a cura del manutentore.