Nuovi moduli Vigili del Fuoco

Sono stati introdotti nuovi moduli Vigili del Fuoco per la presentazione di istanze, segnalazioni, dichiarazioni per i procedimenti di prevenzione incendi, come previsto dall’articolo 11, comma 2, del Decreto del Ministro dell’interno 07/08/2012. I nuovi modelli, riportati in allegato al decreto DCPST n. 72 del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, sono obbligatori dal giorno 11/06/2018. I moduli aggiornati sono i seguenti:

  • Pin 1-2018 Valutazione Progetto
  • Pin 2-2018 S.C.I.A.
  • Pin 2.1-2018 Asseverazione
  • Pin 2.2-2018 – Cert. REI
  • Pin 2.3-2018 – Dich. Prod.
  • Pin 2.4-2018 – Dich. Imp.
  • Pin 2.5-2018 – Cert. Imp.
  • Pin 2.6-2018 Dichiarazione non aggravio rischio
  • Pin 2 gpl- 2018 S.C.I.A.
  • Pin 2.1-gpl-2018 Attestazione
  • Pin 3-2018 Rinnovo periodico
  • Pin 3-gpl-2018 Attestazione di rinnovo periodico gpl
  • Pin 3.1-gpl-2018 Dichiarazione per rinnovo
  • Pin 4-2018 Deroga
  • Pin 5-2018 Richiesta N.O.F.
  • Pin 6-2018 Richiesta Verifica in corso d’opera
  • Pin 7-2018 Voltura

I moduli sono reperibili a questo pagina web dei Vigili del Fuoco: http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=737

Informativa per gli Amministratori di Condominio

In occasione di un “accesso agli atti” presso gli archivi dei Vigili del Fuoco, su incarico di un importante studio di amministratori di Condominio di Roma, è emerso che le attività prive del certificato di prevenzione incendi sono numerose.
Ben conoscendo la gravità delle sanzioni civili e penali (D.Lgs. 758/1994) cui deve far fronte il responsabile della struttura, abbiamo ritenuto utile ed opportuno, da una parte, diffondere un’informativa gratuita su questo delicato argomento e dall’altra renderci disponibili per qualsiasi chiarimento fosse necessario al riguardo.
Vige purtroppo, la malsana consuetudine di incaricare il tecnico quando oramai l’accertamento da parte dei Vigili del Fuoco ha avuto luogo, ed il relativo verbale è già stato trasmesso alla magistratura, la quale a sua volta dà corso al procedimento penale, con tutte le ricadute che ciò implica, prima fra tutte quella legata alla necessità di formare un collegio di difesa, senza considerare che l’attività va comunque messa a norma ed in aggiunta va pagata una salata sanzione pecuniaria.
Alle stesse conseguenze si giungerebbe qualora fosse la Polizia Municipale, la ASL o qualsiasi altro ufficiale pubblico, anche nel corso di controlli di altro genere, ad evidenziare l’assenza della SCIA o del Certificato di Prevenzione Incendi.
È quindi di vitale importanza rilevare che l’esercizio di tutte le attività di seguito elencate, di cui l’amministratore di condominio è, secondo la legge, diretto responsabile, richiede l’autorizzazione di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco:
– Centrali termiche con potenzialità superiore a 116 kW;
– Autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 m2;
– Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m.

Obbligo del certificato di prevenzione incendi

Obbligo del certificato di prevenzione incendi – Gli enti e i privati responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a richiedere al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.

Dopo aver completato le opere di cui al progetto approvato, i suddetti responsabili sono tenuti a presentare al comando dei Vigili del Fuoco la domanda di sopralluogo per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.), in conformità a quanto previsto nel Decreto del .4/05/1998 sulle modalità di presentazione delle domande.

I titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982 sono obbligati a richiedere il certificato di prevenzione incendi per non incorrere nelle sanzioni civili e penali indicate nell’articolo 5 della Legge 818/1984 e riportate qui sotto:

“Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 indicato nell’articolo precedente, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonché il rilascio del nullaosta provvisorio, è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.”