Verbale Vigili del Fuoco

Un eventuale controllo dei Vigili del Fuoco, in caso di assenza del titolo autorizzativo (articolo 4 del DPR 151/2011), può comportare la redazione di un verbale d’accertamento di violazione (Verbale Vigili del Fuoco), ai sensi del ex articolo 347 del Codice di Procedura Civile, con le prescrizioni ritenute necessarie dagli ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs 758 del 19/12/1994.
Copia del verbale è inoltrata alla Procura per l’avvio del procedimento penale. Per fortuna, se si ottempera alle richieste prescritte dai Vigili del Fuoco entro il termine concesso, il contravventore è ammesso a pagare la sanzione amministrative, e successivamente il reato penale viene estinto.
Ai sensi dell’articolo 20 comma 1 del D.Lgs. 758/199, il termine fissato per la regolarizzazione può essere prorogato fino ad un massimo di 6 mesi.
La verifica dell’adempimento sarà effettuata entro 60 giorni dalla scadenza fissata nella prescrizione. L’inadempimento comporta la comunicazione al Pubblico Ministero per il proseguirsi della procedura penale.

Nuovi moduli Vigili del Fuoco

Sono stati introdotti nuovi moduli Vigili del Fuoco per la presentazione di istanze, segnalazioni, dichiarazioni per i procedimenti di prevenzione incendi, come previsto dall’articolo 11, comma 2, del Decreto del Ministro dell’interno 07/08/2012. I nuovi modelli, riportati in allegato al decreto DCPST n. 72 del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, sono obbligatori dal giorno 11/06/2018. I moduli aggiornati sono i seguenti:

  • Pin 1-2018 Valutazione Progetto
  • Pin 2-2018 S.C.I.A.
  • Pin 2.1-2018 Asseverazione
  • Pin 2.2-2018 – Cert. REI
  • Pin 2.3-2018 – Dich. Prod.
  • Pin 2.4-2018 – Dich. Imp.
  • Pin 2.5-2018 – Cert. Imp.
  • Pin 2.6-2018 Dichiarazione non aggravio rischio
  • Pin 2 gpl- 2018 S.C.I.A.
  • Pin 2.1-gpl-2018 Attestazione
  • Pin 3-2018 Rinnovo periodico
  • Pin 3-gpl-2018 Attestazione di rinnovo periodico gpl
  • Pin 3.1-gpl-2018 Dichiarazione per rinnovo
  • Pin 4-2018 Deroga
  • Pin 5-2018 Richiesta N.O.F.
  • Pin 6-2018 Richiesta Verifica in corso d’opera
  • Pin 7-2018 Voltura

I moduli sono reperibili a questo pagina web dei Vigili del Fuoco: http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=737

Nuova modulistica dei Vigili del Fuoco

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato sul suo sito web la nuova modulistica introdotta con il DCPST 252/2014 del Direttore Centrale, che entra in vigore il 01/05/2014, relativa alla presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni concernenti i procedimenti di prevenzione incendi. In particolare sono stati modificati questi moduli:
– PIN 2-2014 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
– PIN 2.1-2014 (Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio)
– PIN 2.3-2014 (Dichiarazione inerente i prodotti)
– PIN 2.5-2014 (Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto)
– PIN 2 gpl- 2014 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gpl)
– PIN 3-2014 (Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio)
– PIN 3.1-2014 (Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità)
– PIN 3-gpl-2014 (Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gpl)

Obbligo del certificato di prevenzione incendi

Obbligo del certificato di prevenzione incendi – Gli enti e i privati responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a richiedere al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.

Dopo aver completato le opere di cui al progetto approvato, i suddetti responsabili sono tenuti a presentare al comando dei Vigili del Fuoco la domanda di sopralluogo per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.), in conformità a quanto previsto nel Decreto del .4/05/1998 sulle modalità di presentazione delle domande.

I titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982 sono obbligati a richiedere il certificato di prevenzione incendi per non incorrere nelle sanzioni civili e penali indicate nell’articolo 5 della Legge 818/1984 e riportate qui sotto:

“Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 indicato nell’articolo precedente, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonché il rilascio del nullaosta provvisorio, è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.”