Un eventuale controllo dei Vigili del Fuoco, in caso di assenza del titolo autorizzativo (articolo 4 del DPR 151/2011), può comportare la redazione di un verbale d’accertamento di violazione (Verbale Vigili del Fuoco), ai sensi del ex articolo 347 del Codice di Procedura Civile, con le prescrizioni ritenute necessarie dagli ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs 758 del 19/12/1994.
Copia del verbale è inoltrata alla Procura per l’avvio del procedimento penale. Per fortuna, se si ottempera alle richieste prescritte dai Vigili del Fuoco entro il termine concesso, il contravventore è ammesso a pagare la sanzione amministrative, e successivamente il reato penale viene estinto.
Ai sensi dell’articolo 20 comma 1 del D.Lgs. 758/199, il termine fissato per la regolarizzazione può essere prorogato fino ad un massimo di 6 mesi.
La verifica dell’adempimento sarà effettuata entro 60 giorni dalla scadenza fissata nella prescrizione. L’inadempimento comporta la comunicazione al Pubblico Ministero per il proseguirsi della procedura penale.

2 Comments

    • Risposta a Dario:
      NO. Assolutamente no. Pagare la sanzione del verbale di violazione equivarebbe ad ammettere il reato penale commesso. Si deve prima ottemperare alla prescrizioni del verbale, poi presentare un istanza al pubblico ministero, che ammetterà il contravventore al pagamento di una sanzione amministrativa. Dopo il pagamento della multa il reato penale sarà estinto.

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