Il D.M. 37/2008 come modificato dal D.L. 112 del 25/06/2008 impone l’obbligo di depositare il progetto impianto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di tutti gli impianti nei sottoelencati casi e con le seguenti modalità.
Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di tutti gli impianti posti al servizio degli edifici (così come richiamati dall’art. 1 co. 2 lett. a, b, c, d, e, g) è redatto un progetto impianto da un professionista iscritto negli albi professionali (nei casi indicati dall’art. 5 co. 2) oppure dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice (nei rimanenti casi art. 5 co. 1) con le modalità specificate dall’art. 7 co.2.
Questa documentazione è depositata contestualmente al progetto edilizio presso lo sportello unico per l’edilizia del comune (art. 5 co. 6) ogniqualvolta le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività (art. 11 co. 1).
Comunque l’impresa installatrice deve sempre depositare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori(art. 11 co. 2)., presso lo sportello unico per l’edilizia la dichiarazione di conformità ed il progetto (redatto ai sensi dell’articolo 5).
Il Decreto Legge 112 del 25/06/2008 abroga l’obbligo, in caso di trasferimento dell’immobile, di consegnare all’acquirente ed allegare al rogito la dichiarazione di conformità.