Obbligo deposito progetto impianto – DM 37/2008

Il D.M. 37/2008 come modificato dal D.L. 112 del 25/06/2008 impone l’obbligo di depositare il progetto impianto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di tutti gli impianti nei sottoelencati casi e con le seguenti modalità.

Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di tutti gli impianti posti al servizio degli edifici (così come richiamati dall’art. 1 co. 2 lett. a, b, c, d, e, g) è redatto un progetto impianto da un professionista iscritto negli albi professionali (nei casi indicati dall’art. 5 co. 2) oppure dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice (nei rimanenti casi art. 5 co. 1) con le modalità specificate dall’art. 7 co.2.

Questa documentazione è depositata contestualmente al progetto edilizio presso lo sportello unico per l’edilizia del comune (art. 5 co. 6) ogniqualvolta le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività (art. 11 co. 1).

Comunque l’impresa installatrice deve sempre depositare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori(art. 11 co. 2)., presso lo sportello unico per l’edilizia la dichiarazione di conformità ed il progetto (redatto ai sensi dell’articolo 5).

Il Decreto Legge 112 del 25/06/2008 abroga l’obbligo, in caso di trasferimento dell’immobile, di consegnare all’acquirente ed allegare al rogito la dichiarazione di conformità.

DIA non obbligatoria

La D.I.A. è stata introdotta con l’art. 19 della Legge n. 241/1990 che stabiliva che l’atto di consenso della Pubblica Amministrazione si intendeva sostituito da una Denunzia di Inizio di Attività da parte dell’interessato alla Pubblica Amministrazione competente, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di Legge.
Gli interventi che non necessitano di alcun permesso e non sono soggetti a contribuzioni particolari sono quelli compresi nella manutenzione ordinaria.  L’articolo 3 comma 1 lettera a del DPR 380/2001 definisce così le suddette opere:


“interventi di manutenzione ordinaria” – gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

In queste situazioni non è necessario alcun titolo abilitativo:

  • Rivestimenti e tinteggiature di parti esterne senza modifiche di ornamenti, materiali utilizzati e colori
  • Rifacimento pavimentazioni esterne del cortile, di balconi e terrazze, di lastrici solai, con materiali del medesimo tipo
  • Sostituzioni di tegole, canali di scolo e rinnovo delle impermeabilizzazioni esterne
  • Consolidamento cornicioni
  • Impermeabilizzazione di lastrici solai e pavimenti del cortile
  • Opere di manutenzione ordinaria nei locali interni, salvo l’alloggio del portiere

Opere edilizie con DIA

La DIA può sostituire le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e qualunque altro atto di assenso delle amministrazioni, qualora sussistano determinati requisiti previsti dalla legge.
Le attività che possono utilizzare questa procedura semplificata, non sono soggette ad alcun tipo di assenso da parte dell’amministrazione, in quanto la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge è autocertificata dall’interessato che se ne assume così ogni responsabilità. Gli interventi che possono essere eseguiti ricorrendo alla DIA sono:

  • opere di manutenzione straordinaria, restauro e   risanamento conservativo;
  • opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
  • recinzioni, muri di cinta e cancellate;
  • aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;
  • opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A non modifichino la destinazione d’uso (nella nostra legislazione il cambio d’uso anche senza lavori è soggetto ad autorizzazione);
  • revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni
  • varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
  • parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.