Recupero sottotetto Legge 13/2009

La Legge Regionale (Lazio) 13/2009 fornisce le disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti (recupero sottotetto).

Possono essere recuperati a fini abitativi, previo rilascio del relativo titolo edilizio abilitativo, i sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge, purché attigui o comunque annessi ad unità immobiliari ubicate nel medesimo edificio, qualora sussistono le seguenti condizioni (art. 3 co. 1):
1. l’edificio legittimamente realizzato ovvero condonato;
2. l’altezza media interna netta deve essere di 2,40 metri;
3. il rapporto aero-illuminante deve essere pari o superiore ad 1/16;
4. l’altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri;
5. sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde unicamente al fine di assicurare i parametri fissati dalla presente legge.

Questo intervento (art. 4 co. 2) comporta la corresponsione del versamento del contributo di cui all’articolo 16 del DPR 380/2001 e successive modifiche, calcolato sulla volumetria resa abitativa secondo le tabelle approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione.

Al fine di assicurare l’osservanza dei requisiti di fruibilità e di aeroilluminazione naturale dei locali (art. 5 co. 2), l’intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi può essere realizzato anche mediante l’apertura di finestre, lucernari, porte, nella salvaguardia delle caratteristiche strutturali e formali dell’edificio e nel rispetto dei requisiti minimi di agibilità dei locali sottostanti.

Il progetto di recupero del sottotetto a fini abitativi deve prevedere (art. 6 co. 1) interventi di isolamento termico nonché, in conformità agli articoli 4, 5 e 6 della Legge Regionale 6/2008, interventi di risparmio idrico, di ricorso a fonti energetiche rinnovabili e di recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili, documentati nel certificato energetico del fabbricato.

Obbligo fonti rinnovabili per i nuovi edifici

Dal 01/01/2010 le fonti rinnovabili sono obbligatorie sulle nuove costruzioni. Il permesso di costruire è subordinato all’installazione di impianti da fonti rinnovabili che producano almeno 1 kW per unità abitativa.

L’articolo 1 comma 289 della Finanziaria 2008 stabiliva l’obbligo di istallare impianti da fonti rinnovabili ai fini del rilascio del permesso di costruire per i nuovi edifici e fissava al 01/01/2009 la scadenza per adeguare i regolamenti edilizi comunali; successivamente l’articolo 29 comma 1-octies della Legge 14/2009, Legge di conversione del DL 207/2008 (Milleproroghe), ha differito il termine al 01/01/2010.

La norma modifica l’articolo 4, comma 1-bis, del Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001) prevedendo che nei regolamenti edilizi, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, sia prevista l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.

Anche nel Comune di Roma per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, è obbligatoria l’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico sanitari in misura non inferiore al 50 per cento;
b) il fabbisogno di energia elettrica in misura non inferiore a 1 kW per ciascuna unità immobiliare e non inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, commerciali e di servizio di estensione superficiale di almeno 100 metri quadrati.

Il certificato energetico del nuovo edificio deve documentare l’uso delle fonti rinnovabili.