Prescrizioni caldaie 2011

Il DLgs 192/2005 nell’articolo 4 comma 5 (ex allegato I) come modificato dal DPR 59/2009 prescrive che per tutte le categorie di edifici, nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, si procede al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite individuabile con l’espressione, indicato al punto 5 dell’allegato C, qui sotto riportata:

Rendimento = (75 + 3 log Pn) %
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.

Inoltre il DLgs 192/2005 nell’articolo 4 comma 14 (ex allegato I) come modificato dal DPR 59/2009 obbliga tutte le categorie di edifici, nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, e nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, è prescritto:

a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi:
1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;
2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW;

b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.

Segnalazione certificata inizio attività

L’articolo 19 della Legge 78/2010 del 31/05/2010, coordinato con la Legge di conversione del 122/2010, stravolge la procedura di denuncia di inizio attività, infatti introduce la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria.

La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al DPR 445/2000, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività’ e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di auto-tutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso
di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al DPR 445/2000, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilita’ di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività’ dei privati alla normativa vigente.

Le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.

Impianti da fonti rinnovabli con DIRE

Il DLgs 387/2003 obbligava l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili è necessaria.

Con il DM 10/09/2010 sono state approvate le linee guida previste dal DLgs 387/2003, ed è stato chiarito che i piccoli impianti, con capacità di generazione inferiore alle soglie fissate dalla tabella A allegata al decreto, sono realizzabili con Dia, come:
– impianti fotovoltaici fino a 20 kW;
– impianti a biomassa fino a 1000 kWe;
– impianti eolici fino a 60 kW;
– impianti idroelettrici fino a 100 kW.

Per gli impianti minori, cioè impianti fotovoltaici integrati negli edifici, impianti a biomassa fino a 50 kWe, minieolico, piccoli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, è sufficiente una comunicazione di inizio lavori al Comune perché possono essere considerati attività di edilizia libera.

La Legge Comunitaria 96/2010 prevede che, nell’attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle rinnovabili, il Governo dovrà semplificare le procedure di autorizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili fino ad 1 MW.
E’ in studio lo schema di decreto legislativo che recepisce la Direttiva comunitaria 2009/28/CE sull’uso delle fonti alternative, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, sostituisce la Dia con la Dire, denuncia di impianto alimentato da energie rinnovabili.

La Dire si può applicare agli impianti solari termici da realizzare sugli edifici. Nel caso di impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici, che presentano stessa inclinazione e orientamento della falda e non alterano la sagoma del fabbricato, e che secondo le linee guida contenute nel DM del 10/09/2010 possono essere considerate attività di edilizia libera, si può ricorrere alla comunicazione di inizio lavori.

Condono e vincoli

Il condono è possibile se il vincolo sull’area è stato posto dopo la realizzazione dell’immobile o dell’intervento edilizio, a patto che questo sia conforme a norme e strumenti urbanistici. Lo ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza 3174/2010, depositata il 19/05/2010.
Non è possibile estendere al reato edilizio il condono paesaggistico ottenuto a seguito di ripristino dei luoghi. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con l’Ordinanza n. 144 del 27/04/2007 che conferma la legittimità dell’art. 181, comma 1-quinquies, del DLgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), comma aggiunto dall’art. 1, comma 36, lettera c), della Legge 308/2004 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale).

Il condono edilizio non cancella la violazione delle norme sulle distanze. Il Consiglio di Stato conferma il diritto dei confinanti a chiedere la demolizione. Con la sentenza n. 8262 del 30/12/2006, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul tema delle costruzioni abusive condonate ma che violano le norme sulle distanze legali tra gli edifici.

Con la sentenza n. 1475 del 20/03/2006, il Consiglio di Stato ha stabilito che un Comune non può giustificare la mancata risposta ad una istanza di ridefinizione urbanistica di un’area con la motivazione che su tale area insistono manufatti abusivi per i quali è in corso un procedimento di sanatoria.